Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12221 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21531/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10793/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 10793/2016, depositata in data 25/05/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IRPEF ed addizionali regionali e comunali, in relazione agli anni d’imposta 1997, 1998 e 1999, a titolo di maggior reddito da partecipazione in società a ristretta base azionaria, a seguito di rettifica del reddito della società, – è stata riformata la decisione di secondo grado, che aveva, in riforma della decisione della C.T.P., accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici della Corte hanno cassato la decisione impugnata, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso avanzati dall’Agenzia delle Entrate, e, rilevando che i giudizi promossi dalla società, avverso gli accertamenti per maggiori ricavi emessi per gli stessi anni, erano stati tutti definiti con sentenze ormai passate in giudicato, con il rigetto dei ricorsi e la conferma della legittimità dell’operato dell’Ufficio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, hanno, decidendo nel merito, respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte nel non avvedersi, decidendo nel merito, degli elementi di prova offerti dal contribuente in ordine alla mancata percezione dei maggiori utili, accantonati o reinvestiti, ovvero in ordine alla assegnazione, quale socio soccidario, di capi di bestiame in misura superiore a quanto spettante in base al contratto, che, concorrendo a determinare il reddito d’impresa, a seguito di rivendita, non dovevano formare oggetto di ulteriore tassazione.

2. La censura è inammissibile.

L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass. 17443/2008) ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”. Ancora è stato specificato da questa Corte (Cass. 22998/2013) che “il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”.

Ora, l’esistenza di elementi idonei ad integrare la prova contraria incombente sul contribuente, socio di società a ristretta base azionaria, circa la non percezione degli utili extra-contabili prodotti dalla società, costituiva il fatto principale controverso.

Inoltre, con un giudizio, non sindacabile in sede di revocazione, la Corte ha ritenuto che, alla luce dei giudicati formatisi nei confronti della società, vincolanti, stante lo stretto nesso di dipendenza tra l’accertamento effettuato a carico della società e quello a carico del socio, non vi era spazio per alcuna prova contraria da parte del socio contribuente.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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