Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12221 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24618/2018 proposto da:

V.S., C.N., rappresentati e difesi dall’avv.

GIOSELLA TONINELLO, e dall’avv. FRANCESCA DE MATTEIS, elettivamente

domiciliati in Este (Pd), via A. Corradini n. 1/c;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia

Dott. F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avv. FRANCESCO BALDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. ANDREA CESARE;

– controricorrente –

e contro

R.F., M.P., FA.BO., AZIENDA ULSS

(OMISSIS) EUGANEA (che ha incorporato la U.L.S.S. (OMISSIS) Azienda

Autonoma Conselve Este Monselice Montagnana), in persona del

Direttore generale Dott. S.D., rappresentati e difesi

dall’avv. ANTONIO RAMPIN, con studio in Padova, Via San Biagio 24,

tutti con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC

antoniorampin.ordineavvocatipadova.it;

– controricorrenti –

e contro

A.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA

6, presso lo studio dell’avv. SALVATORE AMATORE, rappresentato e

difeso dall’avv. JACOPO LUIGI ALLEGRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/3/2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dai sigg. V.S. – in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.N. – in relazione alla pronunzia Trib. Padova n. 1936 del 2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg. A.P., medico pediatra di base, Fa.Bo., pediatra di turno all’Ospedale di (OMISSIS), M.P., medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale e R.F., nonchè nei confronti della Asl n. (OMISSIS) Conselve, Este, Monselice, Montagnana di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati in conseguenza del ritardo con il quale è stata emessa la corretta diagnosi e praticate le cure opportune all’esito dell’ingestione da parte del suindicato N. di una sostanza caustica, avvenuta in data (OMISSIS) presso il Bar (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la V. e il C., nel frattempo divenuto maggiorenne, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi l’ A., l’Ausl n. (OMISSIS) Euganea (già Asl n. (OMISSIS) Conselve, Este, Monselice, Montagnana) ed altri, nonchè la chiamata in manleva società Unipol Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti propongono “censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per aver attribuito la dignità di perizia ad accertamenti tecnici disposti dal P.M. e svoltisi in assenza delle garanzie del contraddittorio, accertamenti tecnici prodotti dai convenuti in copia semplice”.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo propongono “censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il giudice d’appello omesso di motivare in ordine alla decisione di conferma del capo della sentenza di primo grado concernente la condanna dell’attrice alle spese di lite ed aver erroneamente applicato l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione post L. n. 69 del 2009, anzichè quella – correttamente applicabile ratione temporis – previgente”.

Con il 4 motivo denunziano violazione degli artt. 91,342,343 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dai ricorrenti operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 15-15-16 dicembre 2008″, al “diario clinico U.O. Pediatria di (OMISSIS) del (OMISSIS) (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte attrice di primo grado)”, alla prescrizione di “cura antibiotica della durata di otto giorni” da parte di “certo Dott. Fa.Bo.”, alla prescrizione di “alcuni esami di laboratorio” da parte del “pediatra di base Dott. A.”, ai “referti degli esami eseguiti”, alla prescrizione di “nuova cura antibiotica della durata di otto giorni” da parte dell’ A., al referto del “primario del reparto di pediatria Dott. R.” di “semplice faringite”, alla “diagnosi… eseguita presso l’ospedale di (OMISSIS) l'(OMISSIS)” dal Dott. Mi., alla “radiografia in bianco”, al referto dell’eseguita “esofagogastroscopia” (cfr. doc. n. 2: fascicolo di parte attrice di primo grado”, alla “cartella clinica ricovero (OMISSIS) reparto di chirurgia pediatrica, sub doc. nn. 7-8”, al referto dell’eseguita “esofagografia… (cfr. doc. n. 2: fascicolo di parte attrice di primo grado”, alla “lettera di dimissioni del (OMISSIS), sub doc. n. 8… allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado”), alla “transazione con la compagnia assicuratrice della società che all’epoca del fatto gestiva il Bar (OMISSIS)”, alla effettuate “terapie mediche prescritte e ai trattamenti dilatativi programmati, ovvero disposti d’urgenza”, al “referto a firma Dott.ssa Mo. della Clinica Chirurgica Pediatrica di (OMISSIS) datato (OMISSIS)” “dimesso in secondo grado sub doc. n. 3”, alle “argomentazioni e conclusioni dei consulenti tecnici del P.M. nominati nell’ambito del procedimento penale”, alla chiamata in causa della “compagnia assicuratrice Unipol spa”, alla prova testimoniale, all'”interrogatorio formale dei medici convenuti”, alla “scheda di P.S. dell’O.C. di (OMISSIS)”, all'”atto di citazione d’appello”, alla “comparsa conclusionale (cfr. pag. 4)” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “memoria di osservazioni dei CC.TT. di parte attrice, Dott.ssa P.A. e prof. Fr.An.”, la “verbalizzazione… effettuata all’udienza del 19/09/2013”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del medesimo, nonchè assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Avuto in particolare riferimento al 2 e al 3 motivo, va sottolineato che i suindicati requisiti vanno indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221) ovvero allorquando come nella specie la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v., con particolare riferimento dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978; in ordine all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885).

In tali ipotesi, in cui la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicchè esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855).

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 1 motivo, come al di là della relativa formale intestazione la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

L’inammissibilità del ricorso preclude – come detto – la relativa disamina nel merito (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che – come sopra esposto – il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente A.; in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti Ausl n. (OMISSIS) Euganea (già Asl n. (OMISSIS) Conselve, Este, Monselice, Montagnana) ed altri; in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Unipol Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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