Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12221 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 06/06/2011), n.12221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. D’ACUNTO Fabio, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Viviana Vettorello in Roma, via

Ravenna, n. 9/C;

– ricorrente –

contro

G.M., G.V. e G.W., nella

qualità di eredi di G.V., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

CHIUSOLO Vincenzo e Giorgio Macori, elettivamente domiciliato nello

studio di quest’ultimo in Roma, via Merulana, n. 215;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

C.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 876

del 25 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisce

alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che si discute della natura condominiale o meno di un cortile posto nel fabbricato condominiale di (OMISSIS);

che il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda di C. P. e di D.S.M., ne ha riconosciuto la natura condominiale ed ha condannato il convenuto G.V. al rilascio;

che la natura condominiale è stata riconosciuta sulla base della considerazione che i cortili sono ricompresi tra le parti comuni del fabbricato ex art. 1117 cod. civ. e del fatto che dal primo atto di trasferimento dell’unità immobiliare all’interno dello stabile condominiale non risulta alcuna riserva di proprietà in favore dei costruttori;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 876 in data 25 febbraio 2009, ha accolto il gravame e, in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato la domanda del C. e della D.S.;

che per la cassazione della sentenza della Corte territoriale la D. S. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 9 aprile 2010, sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, M., V. e G.W., nella qualità di eredi di G.V., mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sulla base di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., redatta in data 24 dicembre 2010, nel senso della manifesta infondatezza.

Letta la memoria dei controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti;

che, in effetti, il ricorso per cassazione è stato notificato a G.V. presso il suo difensore, mentre la notifica del ricorso all’altro contraddittore – C.P. – non è andata a buon fine;

che in realtà – come risulta dalla documentazione prodotta dai controricorrenti – G.V. era deceduto nel corso del giudizio di appello (il (OMISSIS)) e tale evento era stato comunicato nella pendenza del giudizio di gravame;

che l’impugnazione doveva essere rivolta e notificata nei confronti degli eredi della parte vittoriosa;

che – essendo invece stata l’impugnazione proposta nei confronti del defunto e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. , Sez. Un., 16 dicembre 2009, n. 26279) – il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA