Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12220 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOFIN INDUSTRIALE ELABOR DATA SRL in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BRUNO ANTONINO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Patti) in persona del Direttore

pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 81/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA dell’11.10.07, depositata il

18/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La società Sofin Industriale Elabor Data s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica parziale Iva relativo al 1996, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente), affermando (per quel che in questa sede ancora rileva) che l’appellante aveva sostenuto l’effettività del pagamento della fattura in contestazione (ritenuta emessa a fronte di operazione inesistente in quanto il corrispettivo non risultava pagato) esclusivamente sulla base dei dati dalla stessa indicati nelle scritture contabili, limitandosi a sostenere l’irrilevanza in contrario sia dei rapporti societari e di parentela tra il soggetto emittente e il soggetto ricevente la fattura sia degli elementi relativi alla direzione della società da parte del professionista ricevente la fattura sia delle contestazioni sui conti bancari.

L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione di legge, si afferma che i giudici d’appello hanno malamente applicato le norme in tema di distribuzione dell’onere della prova, per non aver considerato che spetta all’amministrazione fornire la prova che l’operazione commerciale oggetto della fattura contestata non è mai stata posta in essere e non al contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione suddetta) è inammissibile prima che infondato in quanto non coglie nel segno, censurando una ratio decidendi non espressa nella sentenza impugnata.

E’ vero che, in caso di contestazione della deducibilità di costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti spetta all’amministrazione provare (eventualmente anche per presunzioni) l’inesistenza delle suddette operazioni, ma è pur vero che, in presenza di una prova, anche presuntiva, fornita in tal senso dall’amministrazione, spetta al contribuente contestare la sufficienza, validità, idoneità e/o congruità di tale prova – o del complesso di indizi, se si tratta di prova per presunzioni – ovvero fornire prova contraria (ossia prova dell’esistenza delle operazioni de quibus).

Dalla sentenza impugnata risulta che la fattura de qua fu ritenuta emessa per un’operazione inesistente perchè, come risultante dal p.v.c. redatto a seguito di verifica contabile, il corrispettivo non risultava pagato, ed inoltre, argomentando a contrario dalle stesse deduzioni della contribuente riportate in sentenza, si desume che furono altresì contestati dall’amministrazione sia le risultanze di conti bancari sia la sussistenza di rapporti societari e di parentela tra l’emittente e il ricevente la fattura.

Tanto premesso, dalla sentenza impugnata risulta che, lungi dall’affermare un erroneo principio di distribuzione dell’onere della prova, i giudici d’appello hanno semplicemente rimarcato che la contribuente non aveva fornito “prove idonee ai fini della contestazione della pretesa” ossia non aveva contrasto le presunzioni poste dall’amministrazione a sostegno dell’asserita inesistenza dell’operazione – se non affermandone genericamente l’irrilevanza- nè aveva fornito prova contraria (ossia prova dell’effettività dell’operazione documentata dalla fattura de qua) se non attraverso il mero richiamo a dati contabili dal cui raffronto peraltro, secondo i giudici d’appello, erano emerse quelle divergenze e inesattezze che avevano legittimato la rettifica.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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