Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12220 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 14/06/2016), n.12220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20229-2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 410/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24/02/2015, depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

In accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno la Corte d’appello di Bologna ha negato la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), già riconosciuta dal Tribunale al sig. B.V., di nazionalità (OMISSIS), cui peraltro l’amministrazione aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto profugo proveniente dalla (OMISSIS).

La Corte ha ritenuto che, applicando i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. c), cit., il racconto dell’appellato fosse inattendibile. Non era plausibile, infatti, che egli fosse esposto al rischio derivante da una situazione di violenza generalizzata ove fosse rientrato nella regione di provenienza, quella di Benin City, in relazione a rapporti radicati in un’altra regione della Nigeria, il Delta State, dal quale era fuggito, con sua madre, all’età di due anni; nè la protezione sussidiaria poteva essergli riconosciuta in ragione della sua fede cristiana a causa dei conflitti interreligiosi in atto in Nigeria, che interessano attualmente, anche secondo l’ultimo rapporto dell’UNHCR, gli stati del nord-est del paese, e non l’Edo State (che ha per capitale Benin City), da cui proviene l’appellato e nel quale ancora risiede la sua famiglia.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L’amministrazione intimata non si è difesa.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi del’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

La difesa di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, già respinta dalla corte di merito, è infondato.

Dalla trascrizione dell’atto di gravame riportata nel ricorso per cassazione, infatti, risulta che quell’atto, accanto a considerazioni indubbiamente generiche e non calzanti, contiene anche il seguente passaggio: “Risulta poi che il ricorrente abbia vissuto a Benin City in tutta tranquillità tanto da essersi sposato ed avere 4 figli: l’intera famiglia vive in Nigeria e del tutto inverosimile è altrettanto la narrazione del ritorno al villaggio d’origine per ricostruire la sua storia e avere notizia del padre biologico dopo 30 anni”. Passaggio che integra indubbiamente una puntuale smentita dei presupposti dell’avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, della protezione sussidiaria in favore dell’appellato.

2. – Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di fatti decisivi, ai sensi del n. 6 medesima disposizione, sono inammissibili, essendo in realtà il primo tipo di censura oggetto di mera enunciazione in rubrica e non di effettiva articolazione nei motivi, e il secondo focalizzato su circostanze prive di decisività, si da integrare, piuttosto, censure di puro merito.

Nella memoria di parte ricorrente si fa presente che:

a) con il secondo motivo si era dedotto, in particolare, l’omesso esame delle minacce subite nel (OMISSIS), riferite dal ricorrente in sede di audizione: fatto, questo, decisivo, perchè attualizzava il rischio di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

b) con il medesimo motivo era stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 3 cit., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere ì giudici di merito omesso di assumere informazioni sul paese di origine del ricorrente;

c) con il terzo motivo era stato denunciato l’errore di ritenere che il Tribunale avesse riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria in ragione della sua appartenenza religiosa, mentre essa era soltanto uno dei molteplici fattori di rischio accertati dal Tribunale e rilevanti agli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. cit.; e tale errore costituisce violazione di detta norma.

A tali rilievi deve replicarsi, però, che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedete protezione – valutazione riservata al giudice dì merito, salvo che sia viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – assorbe qualsiasi altra considerazione allorchè riguardi, come nella specie, gli aspetti della sua vicenda personale dell’interessato che fungono da collegamento con la vicenda generale del paese di provenienza. Gli accertamenti cui il giudice di merito è tenuto a procedere d’ufficio ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 invece, riguardano appunto la situazione generale del paese di origine del richiedente, non già la vicenda personale di quest’ultimo, in ordine alla quale eventuali accertamenti officiosi da parte del giudice, pure doverosi, non possono prescindere da precise indicazioni del richiedente, oltre che dalla loro concreta praticabilità. Peraltro la Corte d’appello ha dato atto della situazione della regione di provenienza del ricorrente – l’Edo State – citando il rapporto dell’UNHCR. 3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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