Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12220 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32712/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA,

32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2680/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.I., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 2 motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2689 del 19 aprile 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio paese per motivi religiosi posto che il ricorrente era seguace della setta (OMISSIS) a cui si contrapponeva la setta dei (OMISSIS) i quali cercavano, anche con metodi violenti, di convertire la popolazione ai propri dettami. Il D. riferiva che un giorno mentre si trovava in moschea a pregare, alcuni membri della setta opposta facevano irruzione picchiando e minacciando i presenti per convincerli a convertirsi. Il ricorrente riusciva a fuggire e decideva di abbandonare il paese.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che la corte

d’appello avrebbe errato perchè hanno dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile perchè hanno notificato neanche considerando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile alla vicenda de qua. In particolare la corte d’appello rilevava come il tribunale pronunciava in data 17 ottobre 2017 ordinanza di rigetto della richiesta della protezione internazionale avanzata è il ricorrente depositava in data 16 novembre 2017 atto di appello nelle forme dell’atto di citazione che però norma notificava alla controparte pertanto l’omessa notifica alla controparte determinava l’inammissibilità dell’atto di citazione.

4. La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA