Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1222 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1222 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 9252-2010 proposto da:
GORETTI

GIORGIA

GRTGRG71T69C469H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 11, presso lo
studio dell’avvocato GUIDA ENRICHETTA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRIERO
VINCENZA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FONDIARIA SAI SP.A. (gia’ SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE
INDUSTRIALE S.P.A.) 00818570012, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

1

Data pubblicazione: 22/01/2014

in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente non chè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1118/2009 del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 26/02/2009 R.G.N. 17631/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato ENRICHETTA GUIDA;
udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

k
..

2

ROSSETTI ANTONIO;

R.g.n. 9252-10 (ud. 14.11.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Giorgia Goretti ha proposto ricorso per cassazione contro Antonio Rossetti e la
s.p.a. SAI Assicurazioni, quale impresa designata per il F.G.V.S., avverso la sentenza del
26 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello da lei proposto
contro la sentenza resa in prime cure inter partes dal Giudice di Pace di Bologna in una
controversia di risarcimento danni da sinistro stradale.

§2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Fondiaria-Sai s.p.a. (peraltro
destinataria della notificazione, nonostante che come parte intimata nella prima pagina del
ricorso sia indicata la Sai Assicurazioni s.p.a.), qualificandosi come già SAI-Società
Assicuratrice Industriale s.p.a. per fusione per incorporazione della s.p.a. La Fondiaria
Assicurazioni nella SAI s.p.a.
Non ha svolto attività difensiva il Rossetti.
§3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi del ricorso, in quanto la resistente
ha evidenziato che il ricorso è stato proposto tardivamente, avendo la ricorrente già
consumato il termine di impugnazione della sentenza del Tribunale felsineo per effetto
della notificazione di un precedente ricorso in data 17 giugno 2009, perfezionatosi nei
riguardi di essa resistente il 22 giugno 2009, senza, poi depositarlo presso la cancelleria di
questa Corte con la relativa iscrizione a ruolo ed al quale essa resistente aveva resistito con
controricorso notificato il 15 settembre 2009.
La resistente ha documentato le sue allegazioni, producendo la copia notificata del
detto ricorso e del suo controricorso.
Ora, dalla notificazione del primo ricorso, poi non depositato, ebbe certamente a
decorrere a carico della qui ricorrente il termine c.d. breve per l’esercizio del diritto di
impugnazione, in quanto la notificazione di un’impugnazione poi non coltivata e, quindi,
divenuta improcedibile, implicando la piena conoscenza della sentenza impugnata
determina che un’eventuale nuova impugnazione, ancorché fosse pendente al momento
della prima il c.d. temine lungo per l’impugnazione, debba essere proposta entro il termine
breve.

3
Est. Conk. 1%affaele Frasca

R.g.n. 9252-10 (ud. 14.11.2013)

Ne deriva che dal perfezionamento della notificazione del primo ricorso (22 giugno
2009) nei confronti della qui resistente decorsero i sessanta giorni costituenti il c.d. temine
breve, che, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale dal 10 agosto
2009 al 15 settembre 2009, si consumò il 26 settembre 2009. Entro questa data avrebbe
potuto notificarsi un secondo ricorso che avrebbe potuto esaminarsi (art. 387 c.p.c.) se
frattanto il primo, ove depositato, no fosse stato dichiarato inammissibile o improcedibile.
Il secondo ricorso, che qui si esamina, è stato notificato il 26 marzo 2010 nei riguardi

della resistente ed il 29 nei confronti del Rossetti e, quindi, quando il termine breve era
ormai abbondantemente decorso.
Ne deriva la tardività del detto ricorso.
Il principio di diritto che all’uopo viene in rilievo è il seguente: <> (Cass. n. 13267 del 2007 e n. 12898 del
2010, ex multis).
E’ da rilevare che nella sua memoria parte ricorrente, per replicare all’eccezione
avversaria, evoca: a) per un verso due decisioni del tutto prive di pertinenza rispetto alla
problematica da essa sollevata (così dicasi di Cass. n. 7761 del 2011 e Cass. n. 5871 del
2012) e che è confermata dalla giurisprudenza appena richiamata; b) per altro verso Cass.
n. 1620 del 1981, che rappresentava un orientamento opposto a quello di cui a tale
giurisprudenza, il quale venne superato poco dopo da Cass. sez. un. n. 1311 del 1982
(secondo cui <

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