Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1222 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 906/2014, proposto da:

S.M.G., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico

Fimmanò e Simone Russo del foro di Napoli, elettivamente con loro

domiciliata presso lo studio dell’avv. Ferruccio Auletta in via

della Balduina n. 120/5 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 62/17/13 emessa inter partes il 1

marzo 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania,

avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) della Direzione

Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS).

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso di S.M.G.;

letta la sentenza impugnata;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

preso atto che la ricorrente in data 20.7.2017 ha rinunciato al ricorso a norma dell’art. 390 c.p.c., in relazione all’avvenuta definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese;

preso atto che detta rinuncia è stata ritualmente notificata alla controricorrente;

ritenuto che le spese debbano essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (cass., n. 10198/18).


P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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