Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1222 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18828-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
O.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 15/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La CTR dell’Emilia Romagna rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bologna nei confronti di O.P.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’eccezione di decadenza dalle proposte domande di rimborso per ILOR 1981-1985 era stata proposta in ritardo e che, comunque, essa maturava dopo il quinquennio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituito con controricorso.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta due questioni:
la rilevabilità d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio della decadenza del contribuente e l’applicabilità alle domande di rimborso proposte il 5.11.1987 del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 38.
Il motivo è fondato.
Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 1605 del 2008 che: In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.
Con giurisprudenza consolidata la Corte di cassazione ha ritenuto l’applicabilità alle domande di rimborso dell’ILOR della decadenza di cui all’art. 38 citato, all’epoca il termine di decadenza era di 18 mesi, ampiamente trascorsi anche per l’ultima annualità 1985 nel novembre 1987.
Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente.
Il diverso esito dei giudizi di merito è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011