Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2298/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci

del Foro di Potenza, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 346/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 346/2018 pubblicata il 31/05/2018 la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello proposto da A.A., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè si era rifiutato di diventare membro della setta a cui aderivano i suoi genitori e che imponeva sacrifici umani. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e del Delta State, descritta nel provvedimento impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria, lamentando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e adduce che, nella specie, non può operare il principio della “doppia conforme” in quanto non erano stati attivati nei due gradi di giudizio i poteri ufficiosi del Giudice sulla verifica della situazione geopolitica della Nigeria e del Delta State. Si duole dell’errata valutazione degli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Lamenta l’omesso approfondimento della situazione di violenza indiscriminata nel Delta State e nel Sud della Nigeria, in base alle fonti internazionali del 2016, del 2017 e del maggio 2018 che richiama e il cui testo riporta ampiamente nel ricorso.

Lamenta omessa pronuncia sugli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e l’errato giudizio di non credibilità del suo racconto, reso anche avanti al Giudice in sede di audizione, senza adeguato esame dei fatti narrati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria, lamentando la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Nel ribadire che, anche in ordine a tale statuizione, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e che, nella specie, non può operare il principio della “doppia conforme”, richiama diffusamente pronunce di questa Corte e rimarca che, in base a numerose ed accreditate fonti internazionali in Nigeria e negli Stati del Sud, le condizioni di vita sono precarie, con riferimento alla compromissione dei diritti umani, alla salute, all’emergenza ambientale e all’alimentazione. Adduce che è stata omessa la valutazione della sua situazione di vulnerabilità e del suo livello di integrazione in Italia, in base alla comparazione da effettuarsi come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Suprema Corte di Cassazione, fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico, deve essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter con apposizione di sottoscrizione autografa, dal difensore (Cass. S.U. n. 10266/2018; Cass. S.U. n. 22438/2018 e Cass. S.U. n. 8312/2019). Poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova, infatti, nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale (Cass. n. 28473/2017 e Cass. S.U. n. 22438/2018 e Cass. S.U. n. 8312/2019 citate). Inoltre “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass. S.U. n. 8312/2019 citata).

3.2. Nel caso che si sta scrutinando il ricorrente ha depositato una fotocopia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva dell’attestazione di conformità. Non si rinviene, infatti, nel fascicolo di parte, nè in quello d’ufficio l’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata effettuata dall’avvocato.

Neppure ricorre alcuna delle ipotesi idonee ad impedire la declaratoria di improcedibilità del ricorso, essendo rimasto intimato il Ministero e non avendo il ricorrente proceduto al deposito di rituale asseverazione di conformità entro l’adunanza in camera di consiglio.

4. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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