Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15301-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VALCUVIA S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO MAINETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5447/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Valcuvia srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5447/22/2015, depositata in data 15/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008, a titolo di recupero a tassazione degli interessi attivi derivanti da un finanziamento infragruppo, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto la decisione di primo grado meritava conferma “essendo in questa materia già intervenuta sentenza definitiva anche di questa Commissione Regionale”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., avendo comunque la C.T.R. errato nell’applicazione dei principi sui giudicato esterno (in relazione alla pronuncia della stessa C.T.R. intervenuta, per l’anno 2003, con la decisione n. 137/11/2009).

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

La C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dalla stessa Commissione “in subiecta materia” – neppure potendosi peraltro individuare un richiamo per relationem alla motivazione espressa di specifica pronuncia – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello dell’Ufficio e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. Difetta pertanto la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, che giustificano la decisione di rigetto di tale gravame.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento de primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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