Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15613-2014 proposto da:

P.M.S., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA PAGANO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

ELISABETTA NARDONE, che lo rappresenta e In caso di diffusione del

difende unitamente all’avvocato DANIELA MARCUCCI giusta presente

provvedimento omettere le generalità e procura a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1908/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

8/11/2013, depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato MARIA TERESA PAGANO, difensore del ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di separazione personale tra P.M. S. e M.B., la Corte d’Appello di Firenze con sentenza in data 8 dicembre 2013, riduceva ad Euro 1.000,00 l’assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia minore, affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre.

Ricorre per cassazione la madre.

Resiste con controricorso il padre.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

L’art. 155 (oggi art. 337 ter) c.c. prevede che il giudice stabilisca, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico per i figli al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando tra l’altro le risorse economiche di entrambi i genitori. Ciò in virtù dell’art. 148 c.c. (oggi 316 bis) per cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Non pare che il giudice a quo abbia interpretato correttamente il combinato disposto dei predetti articoli. Vi è un’indubbia disparità di posizioni economiche tra le parti, accentuatasi nel corso degli anni: il marito, magistrato, e con un reddito notevolmente superiore alla moglie, medico ospedaliero.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 21273 del 2013), a seguito di separazione personale tra i genitori, i figli minori hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, in relazione ad una molteplicità di esigenze, non certo riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese al profilo abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale ecc., e all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Appare del tutto apodittica l’affermazione della sentenza impugnata circa le “limitate esigenze” della minore (oggi di 13 anni).

Va infine affermata la rilevanza di eventuali “mutamenti” personali o patrimoniali tra le parti dopo l’instaurazione del procedimento.

Orientamento costante di questa Corte chiarisce che tali mutamenti sono conoscibili dal giudice di primo, ma pure di secondo grado, per evidenti ragioni di economia processuale (tra le altre, Cass. n. 17199 del 2013).

Va precisato che la breve memoria del resistente nulla aggiunge alle sue pregresse difese.

Va pertanto cassata la sentenza, con conseguente rinvio al Giudice a quo, in diversa composizione, che dovrà esaminare, con maggior approfondimento, la posizione economica dei genitori, tutta intera (stipendi, proprietà e quant’altro) nonchè le esigenze della figlia minore che non possono, come fa invece la sentenza impugnata, considerarsi apoditticamente ” limitate”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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