Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31075/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANGOLINI ROSSI STUDIO

LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAOUL GIANGOLINI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3533/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 1 motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3533 del 27 maggio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto aiutato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe errato perchè hanno dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.. La corte d’appello avrebbe errato perchè ha affermato che parte appellante non attacca le ragioni fondanti della decisione di diniego sopra riportate (non credibilità dei fatti), limitandosi esclusivamente a riportare la normativa internazionale, la situazione degli arresti in Senegal e il conflitto armato esistente in paesi diversi da quello di appartenenza del richiedente ed allegare peraltro in termini del tutto generici, la erroneità della motivazione senza alcun riferimento alle argomentazioni addotte dal tribunale.

4. La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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