Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31075/2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA, 4, presso lo studio dell’avvocato GIANGOLINI ROSSI STUDIO
LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAOUL GIANGOLINI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 3533/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. K.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 1 motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3533 del 27 maggio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto aiutato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe errato perchè hanno dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.. La corte d’appello avrebbe errato perchè ha affermato che parte appellante non attacca le ragioni fondanti della decisione di diniego sopra riportate (non credibilità dei fatti), limitandosi esclusivamente a riportare la normativa internazionale, la situazione degli arresti in Senegal e il conflitto armato esistente in paesi diversi da quello di appartenenza del richiedente ed allegare peraltro in termini del tutto generici, la erroneità della motivazione senza alcun riferimento alle argomentazioni addotte dal tribunale.
4. La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.
P.Q.M.
La Corte richiede l’acquisizione del Fascicolo d’Ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021