Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12219 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 06/06/2011), n.12219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. LUIGI MATTEO, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, Via Fabio Massimo, n. 45;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1396 del

23 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Torino ha respinto le opposizioni proposte da M.L. avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Torino le aveva ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni dell’art. 7 C.d.S., per avere circolato nella zona ZTL di Torino, in data 10 settembre 2004, senza averne titolo.

Il Tribunale di Torino, giudicando in grado di appello, ha respinto il gravame della M..

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la M. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.

Preliminarmente, non sussiste la dedotta nullità del ricorso perchè rivolto al Ministro dell’interno – Ufficio territoriale del Governo di Torino, in persona del Ministro pro tempore, anzichè al Prefetto.

Invero, la medesima parte era stata cosi evocata nel grado di appello e, dal testo della sentenza impugnata, non consta che il Ministero, costituitosi per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, abbia lamentato l’erronea individuazione del soggetto legittimato passivamente.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 204 C.d.S., in relazione al termine massimo di 210 giorni entro il quale il Prefetto di Torino avrebbe dovuto, a pena di decadenza, provvedere sui ricorsi avanzati ai sensi dell’art. 203 C.d.S..

Il motivo – scrutinabile nel merito perchè corredato da idoneo quesito di diritto – è fondato.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione – vigenti l’art. 203 C.d.S., comma 2, e art. 204 C.d.S., come modificati dal D.L. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella L. n. 214 del 2003 – è complessivamente di 180 giorni, giacchè al termine di 120 giorni, previsto dall’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l’ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione – e non la notifica – dell’ordinanza suddetta (Cass., Sez. 2^, 21 aprile 2009, n. 9420).

E’ pacifico che nella specie al termine di 180 giorni dovesse aggiungersi – ai sensi dell’art. 204 C.d.S., comma 1 ter – l’ulteriore termine di 30 giorni, derivante dalla sospensione del termine per essere stata disposta, con raccomandata del 3 giugno 2005, l’audizione dell’interessata.

Nella specie, poichè – pacificamente – il termine decorreva dal 10 marzo 2005 (data nella quale l’ufficio accertatore ha ricevuto l’opposizione indirizzata al Prefetto) , il termine di 210 giorni (180 giorni + 30 giorni) andava a scadere il 6 ottobre 2005.

Perciò l’emissione delle ordinanze il 7 ottobre 2005 è da ritenere tardiva.

L’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento degli altri due motivi.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, in particolare, va sottolineato che dal testo della sentenza impugnata e dalle difese delle parti risulta essere pacifico che nel caso di specie al termine di 180 giorni dovesse essere aggiunto il termine di trenta giorni, pari al periodo di sospensione decorrente dalla notifica dell’invito alla ricorrente per la presentazione all’audizione alla data fissata per l’audizione stessa;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della proposta opposizione e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la proposta opposizione ed annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta. Condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese processuali sostenute dalla M., che liquida, per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, in Euro 480,00 di cui Euro 220,00 per diritti, Euro 180,00 per onorari ed Euro 80,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, per la fase dinanzi al Tribunale in Euro 600,00 di cui Euro 280,00 per diritti, Euro 220,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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