Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12218 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

DEMI AUTO SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio

dell’avvocato MALDARI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

RIJLI SALVATORE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del 10.10.07,

depositata il 07/11/2 007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Demi Auto s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva relativo al 1992, la C.T.R. Calabria confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su alcuni dei motivi di impugnazione) è manifestamente fondato, posto che i giudici d’appello si sono soffermati esclusivamente sull’inesistenza della prova dell’intervento di permute in relazione ai veicoli usati transitati per la Demi Auto, omettendo di affrontare gli altri motivi d’appello che, tra l’altro, riguardavano la tardiva fatturazione, la sottofatturazione e l’omessa fatturazione relative alla vendita di auto nuove (come peraltro evincibile anche solo dai brani dell’appello riportati nel motivo in esame nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

In proposito, giova evidenziare che, se vero che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non basta ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto – e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v.

cass. n. 10636 del 2007) -, è anche vero che, secondo la citata giurisprudenza, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra sempre un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c, ma (come nella specie è accaduto) attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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