Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12218 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7189-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4109/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata
il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Siracusa n. 4109/16/2015, depositata in data 29/9/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF dovuta (Euro 5.112,00 oltre sanzioni ed interessi), in relazione all’anno d’imposta 2005, a titolo di reddito da partecipazione in società a ristretta base azionaria, in conseguenza della rettifica del reddito sociale e della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (per effetto dell’accoglimento del separato ricorso promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso a suo carico).
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato, con consegna al messo notificatore in data 5/02/2013, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (trattandosi di giudizio instaurato nel 2010, con operatività della Novella L. n. 69 del 2009).
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c. e la violazione e mancata applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 conv. con modifiche in L. n. 111 del 2011, non avendo i giudici della C.T.R. considerato che alla lite fiscale era applicabile la normativa sulla sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (essendo il valore della controversia, come evincibile dalla stessa decisione impugnata e dall’allegato avviso di accertamento, inferiore ad Euro 20.000,00).
2. La censura è fondata.
Dalla verifica degli atti, consentita a questa Corte in relazione al prospettato error in procedendo, emerge che il valore della controversia era inferiore ad Euro 20.000,00, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (Cass. 22255/2011; Cass. 17362/2014).
Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare, ai fini del vaglio preliminare in ordine alla tempestività dell’impugnazione, la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 cit., convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111 entrato in vigore il 6/7/2011 (allorchè la lite era ancora pendente, scadendo il termine lungo, per impugnare la decisione di primo grado, di sei mesi e 46 gg. – ex art. 327 c.p.c., comma 1, post Novella L. n. 69 del 2009, essendo stato il giudizio introdotto dopo il 4/07/2009 – il 18/02/2013, essendo il 16/02 un sabato).
Il termine per impugnare la sentenza di primo grado era dunque rimasto sospeso fino al 30 giugno 2012 e la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare che lo stesso aveva ricominciato a decorrere solo dal 1/07/2012, con conseguente tempestività dell’appello, proposto con atto spedito per la notifica a mezzo messo il 5/02/2013, rispetto ad una sentenza di primo grado pubblicata il 14/12/2011.
Risulta, pertanto, l’errore nel quale è incorsa la C.T.R. considerando inammissibile l’appello.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017