Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12218 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4427-2014 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CAMILLO

SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Annibale Palato difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Aldo D’Esposito difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22/7/2010, affidava i due figli minori F. e S. ad entrambi i genitori, A.M. e D.B.L., con collocamento presso la madre”, assegnava la casa coniugale alla madre stessa e poneva a carico del padre assegno di Euro 300,00 mensili per i figli; ancora, a carico del marito per la moglie, assegno di Euro 400,00 mensili.

La Corte di Appello, con sentenza in data 26/11/2013, poneva a carico del padre la totalità delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative per i figli da concordarsi tra i coniugi.

Ricorre per cassazione la moglie.

Resiste con controricorso il marito.

Va osservato, che, per giurisprudenza consolidata, l’assegno, anche in sede di separazione, va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. N. 2156/2010).

Il giudice a quo ha erroneamente interpretato l’art. 156 c.c.. Ha bensì affermato che il reddito del marito è in costante, seppur lieve, ascesa; la moglie gode del solo importo dell’assegno a suo favore; tuttavia il giudice a quo richiama l’importo di vari bonifici a favore della moglie, ipotizzando implicitamente l’esistenza di un rapporto di lavoro non denunciato. Ha precisato la moglie che il bonifico corrispostole proviene da sua madre cui corrisponde il nominativo indicato nella sentenza stessa, essendo troppo limitato l’attuale importo dell’assegno da parte del marito.

Va del resto precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 6.200 del 2009) che il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell’altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine/specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario.

E’ stata invece congruamente motivato il rigetto della richiesta di modifica del regime di visita con riguardo alla figlia (il figlio nelle more è diventato maggiorenne). Del resto è la stessa ricorrente ad affermare che al riguardo è ormai cessata la materia del contendere.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, in punto assegno per la moglie, con rinvio alla medesima Corte di merito, in diversa composizione, rimanendo assorbita ogni richiesta relativa alle spese giudiziali, che saranno esaminate dal giudice a quo, anche riguardo a quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma de4l D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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