Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12218 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34577-2018 proposto da:

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO, domiciliato ex lege presso la

Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO ROMITI, (avv.angeloromitipec.it);

– ricorrente –

contro

C.G., C.P.M., domiciliati ex lege presso la

Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato ELISABETTA ERCOLE, (studiolegaleercolepec.it);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1953/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

PREMESSO

– Il Tribunale di Avezzano con sentenza “non definitiva” n. 86/2020 ha affermato la giurisdizione dell’AGO in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, formulata – con atto di citazione notificato in data 26.10.2007 – da C.G. e C.M.P. nei confronti del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, al quale veniva imputata la condotta omissiva colposa – asseritamente qualificata come illecito extracontrattuale – in ordine alla adozione di provvedimenti: a) sulla istanza di riesame della domanda di rilascio di condono edilizio, presentata in data (OMISSIS), ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e non n. 87, come erroneamente riportato in sentenza e nel ricorso) e del D.L. 27 settembre 1994, n. 551 (e non n. 47, come erroneamente riportato in sentenza e nel ricorso) non convertito ed i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, oggetto di provvedimento dirigenziale di diniego in data 29.3.1999; b) sulla nuova domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, presentata in data (OMISSIS), ai sensi del D.L. 30 dicembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

– La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza 26.10.2017 n. 1953, ha rigettato l’appello proposto dal Comune e confermato la giurisdizione dell’AGO, rilevando come la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 avesse dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (nel testo novellato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell’amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato, sicchè il criterio di riparto della giurisdizione doveva ancorarsi alla natura giuridica delle posizioni coinvolte, potendo essere attribuite al giudice amministrativo anche controversie in cui si facesse questione di diritti soggettivi, ma sempre che ciò fosse giustificato dall’intervenire la PA come autorità nel rapporto con il privato, ossia nell’esercizio della potestà discrezionale, non essendo sufficiente “la mera partecipazione a tale giudizio del soggetto munito di pubblici poteri, o il mero coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia” (così Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 22890 del 07/12/2004, richiamata nella sentenza della Corte territoriale).

– Da tale premessa il Giudice di appello ha ritenuto di ravvisare nella inerzia ingiustificata del Comune, un mero comportamento di fatto, avulso da una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, lesivo del diritto soggettivo (peraltro non specificamente individuato nella sentenza impugnata) dei privati istanti, e suscettibile di produrre un danno ingiusto risarcibile, richiamando come precedente in termini Corte cass. Sez. U – Sentenza n. 27455 del 29/12/2016.

– Il Comune ricorrente impugna la sentenza di appello, con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1 e 2 e art. 35, comma 1 e 2, come sostituiti dalla L. 21 luglio 2005, n. 205, art. 7, lett. b) e lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), deducendo la non pertinenza del precedente di legittimità richiamato e sostenendo che, nel caso di specie, il comportamento omissivo era da ritenersi inestricabilmente connesso all’esercizio del potere amministrativo nella materia di edilizia ed urbanistica, dovendo quindi essere affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo.

– hanno resistito con controricorso G. e C.M.P. – il Comune ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso per cassazione non incontra il divieto di impugnazione immediata di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3: la norma processuale ha infatti riferimento alle sentenze emesse dal Giudice di appello, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, (norma applicabile al giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c.). su una delle questioni di cui allo stesso art. 279 c.p.c., nn. 1, 2 e 3 in esito alle quali non viene definito in appello, e vengono impartiti i provvedimenti per l’ulteriore corso del giudizio. La norma dell’art. 360 c.p.c., comma 3, non contempla pertanto la diversa ipotesi in cui, a seguito di appello immediato ai sensi dell’art. 340 c.p.c. avverso sentenza resa dal Giudice di primo grado, il Giudice di appello rigetti nel merito od in rito la impugnazione, così confermando la statuizione del primo Giudice: con la conseguenza che in tal caso la sentenza di appello è immediatamente ricorribile per cassazione;

– che il motivo di ricorso deduce una questione di giurisdizione sulla quale è chiamata a pronunciare ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, la Corte in Sezioni Unite, salvo diversa determinazione del Primo Presidente.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della causa al Primo Presidente per le valutazioni di competenza.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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