Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12218 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 06/06/2011), n.12218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., P.P. e P.S., rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

SCIALO’ Raffaele, elettivamente domiciliati in Roma, via La Spezia,

n. 61;

– ricorrenti –

contro

G.M. e G.A., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale autenticata dal notaio Camillo Verde in data 13

ottobre 2010 (rep. N. 29511), dall’Avv. TASSONI Francesco,

elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via C. Colombo, n.

440;

– resistenti con procura –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

1104 depositata l’11 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Raffaele Scialò e Francesco Tassoni;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisce

alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M., P. e P.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata in data 11 marzo 2009 con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame dai medesimi interposto contro la pronuncia del Tribunale di Roma in tema di regolamento di confini, nella controversia che li vedeva opposti ad A. e a G.M.;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso ma hanno conferito procura speciale alle liti al loro difensore;

che il ricorso – affidato a due motivi – è stato avviato alla Camera di consiglio sulla base della seguente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., depositata il 24 dicembre 2010:

“Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e all’art. 950 cod. civ..

Il secondo mezzo censura violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1158 cod. civ..

Tutte le censure sono inammissibili perchè non si concludono con la formulazione di idoneo quesito di diritto e di quesito di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione tamporis applicabile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, va dichiarata l’irricevibilità della memoria di parte ricorrente, in quanto depositata fuori termine, lo stesso giorno fissato per la Camera di consiglio;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, circa i rilievi mossi ad essa in Camera di consiglio dal difensore dei ricorrenti, si osserva che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 53, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che la sollevata questione di legittimità costituzionale della persistente applicabilità dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole nè contrastante con il diritto di difesa il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass., Sez. lav., 16 dicembre 2009, n. 26364);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai resistenti, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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