Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12217 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8726-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRATI FISCALI

258, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO BERARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TORNIELLI (AMMESSO

G.P.);

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona de legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA CIABATTINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA ROMANO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5032/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. propone ricorso per cassazione, affidate a due motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. e di Equitalia Nord spa (che resistono con controricorsi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5032/32/2014, depositata in data 29/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di iscrizioni ipotecarie, per IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali, ed IVA dovute, oltre ad altri crediti di natura non tributaria, a fronte di cartelle esattoriali, – è stata confermata la decisione di prime grado, che aveva, in relazione ai soli crediti di natura tributaria rientranti nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, respinto il ricorso del contribuente, ritenendo rituale la notifica della prodromica cartella di pagamento.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che nella specie la cartella (ed anche il prodromico avviso di accertamento) era stata notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna dei plico alla moglie convivente del destinatario, senza necessità (applicabile nella diversa ipotesi di mancata consegna dell’atto, per assenza del destinatari o inidoneità o assenza delle altre persone abilitate) di deposito del plico presso l’ufficio postale e di inoltro al destinatario di raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e L. n. 890 del 1982, art. 7 essendo stata ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, effettuata mediante consegna alla moglie, persona diversa dal destinatario, in assenza dell’inoltro di raccomandata informativa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto valida la notifica “dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento” effettuata direttamente dal ccncessionario, a mezzo raccomandata, senza l’intervento di agenti abilitati.

2. Preliminarmente, risulta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per formazione di giudicato interno sull’inammissibilità dell’appello, statuizione non espressamente impugnata. Invero, l’affermazione sulla genericità del gravame, per mancanza di motivi specifici, non si configura quale statuizione sull’inammissibilità dello stesso, essendosi la C.T.R. limitata ad affermare, concludendo per il rigetto, l’insussistenza di motivi idonei a modificare la decisione dei giudici di primo grado.

3. Le due censure sono infondate.

Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento” che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016). Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su r/chiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass. 4567/2015).

Nella specie, è pacifico che la notifica, sia della cartella sia dell’avviso di accertamento, è stata effettuata direttamente dal Concessionario con consegna alla moglie convivente del destinatario, come risultante dagli atti.

La sentenza della C.T.R. risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Tuttavia, risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, lo stesso non deve essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; Cass. 20351/2016; Cass. 26094/2016; Cass. 7369/2017).

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 1.000,00, a titolo di compensi, oltre, quanto all’Agenzia delle Entrate, eventuali spese prenotate a debito e, quanto ad Equitalia Nord spa, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto, in conseguenza dell’ammissione al gratuito patrocinio, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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