Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12217 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3067-2014 proposto da:
T.R.A., ((OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato
MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
PAOLA MORBIDUCCI giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato TARCISIO GIAMPIERI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
17/04/2013, depositata l’11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di divorzio tra T.R.A. e S.E., il Tribunale di Ancona, con sentenza in data 19/12/2012, dispone assegno mensile, a carico del padre, di Euro 500,00 mensili per i figli, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%; ancora, a carico del marito, per la moglie, assegno di Euro 150,00 mensili.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 11 giugno 2013, in parziale riforma,esclude l’assegno per la moglie.
Ricorre per cassazione la moglie, che pure deposita memoria difensiva.
Resiste, con controricorso, il marito.
Non ha pregio l’affermazione della ricorrente circa una mutatio libelli (ricorso introduttivo del marito fondato sulla rinuncia dell’assegno da parte della moglie; comparsa integrativa sulla mancanza di presupposti per l’assegno stesso). Correttamente il giudice a quo interpreta la domanda originaria del marito,come fondata su mancanza dei presupposti (si trattava evidentemente soltanto di un auspicio che entrambi i coniugi rinunciassero, non sussistendo i presupposti dell’assegno, mentre non ci si riferiva affatto ad una rinuncia formale della moglie).
Il giudice di appello peraltro non ha interpretato correttamente l’art. 5 L. Divorzio, affermando apoditticamente l’irrilevanza della disparità reddituale dei coniugi, ai fini del diritto all’assegno, e precisando ulteriormente che la “documentazione in atti” cui non si fa alcun riferimento specifico, garantirebbe un lavoro tendenzialmente stabile per la moglie, rispetto a quanto precisato dal primo giudice circa un inserimento soltanto precario nel mondo del lavoro. Nulla si dice sostanzialmente nella sentenza impugnata delle condizioni economiche dei coniugi.
Va osservato, al contrario, che, per giurisprudenza consolidata, l’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. N. 2156/2010).
E’ appena il caso di precisare che non rileva la circostanza che, in sede di separazione, le parti avessero stabilito sull’accordo un versamento dell’assegno fino a quando la moglie non avesse avuto adeguati redditi propri, considerando, tra l’altro la differenza di presupposti, caratteri e contenuto tra gli assegni di separazione e divorzio (tra le altre, Cass. N. 18433 del 2010). Si dovrebbe in ogni caso accertare la consistenza dei redditi dei coniugi e del lavoro eventualmente svolto dalla moglie, e darne conto nella motivazione della sentenza.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata,con rinvio alla medesima corte di merito in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione1anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016