Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12216 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Insalbon s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, al viale delle Milizie n. 38, presso lo studio

dell’avv. Maria Casagrande, rapp.to e difeso dall’avv. Oldini Silvia,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Vigevano, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via G.B. Morgagni n. 2/A, presso lo

studio dell’avv. Umberto Segarelli, rapp.to e difeso dall’avv.

Antonucci Donato, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 79/1/2007 depositata l’11/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Di Gioia Giovanni (delegato) per Isalbon;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Insalbon s.r.l. contro il Comune di Vigevano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Pavia n. 2540/1/2006 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione ICI 2000- 2004. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Nel merito la ricorrente principale assume la violazione a falsa applicazione di una norma di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente interpretato l’art. 5 comma 5 dell’ordinanza n. 3090 del 18/10/2000, ponendo a carico del contribuente l’onere di provare la inagibilità.

La censura è inammissibile in quanto non formulata con riferimento alle disposizioni normative in materia di onere della prova;

ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dalla mancata produzione dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090/2000, atto sul quale si fonda il ricorso (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Con ricorso incidentale il Comune di Vigevano assume la contraddittorietà della motivazione: la CTR avrebbe riconosciuto, in via equitativa, una esenzione i cui presupposti oggetti vi aveva espressamente reputato insussistenti.

La censura è infondata. Le ragioni poste a fondamento della decisione – gli immobili sono stati ritenuti inagibili per il solo anno 2000 per il limitato periodo della inondazione e per il tempo necessario alla rimozione di eventuali detriti – non risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA