Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12216 del 16/05/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 414-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1017/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.E. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1017/16/2013, depositata in data 19/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione (da parte dei coobbligati G.E. e V.A.) di avvisi di liquidazione emessi per imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sulla sentenza n. 106/2009 del Tribunale di Grosseto pronunciata, ex art. 2932 c.c., ed inerente il trasferimento della proprietà di un immobile, intestato ai contribuenti G. e V., subordinatamente al pagamento, da parte del promissario acquirente, del prezzo, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dei contribuenti, hanno sostenuto che non si erano verificate le condizioni per sottoporre a tassazione, ex art. 8 della Tariffa parte prima D.P.R. n. 131 del 1986, una sentenza civile che produca gli effetti di un contratto di compravendita non concluso, atteso che il prezzo non era stato corrisposto e non risultava che la proprietà dell’immobile fosse stata trasferita al terzo.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la resistente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 in combinato disposto con l’art. 57 e con l’art. 8 della Tariffa parte prima del medesimo D.P.R..

2. La censura è fondata.

In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente a: pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione il D.P.R. n. 13 del 1986, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, nella specie dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015; Sez. 5, n. 1681.8 del 24/07/2014). Nella pronuncia n. 4627/2003 si è precisato che “la sentenza, ancorchè non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto. Infatti, anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3” (cfr. Cass. 6116/2011; Cass.8544/2014).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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