Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12216 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19356-2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato CARLO RECCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO POLIDORI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SI.EL., in persona del Curatore del minore S.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.T., PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di

ROMA SEZIONE MINORENNI CIVILE;

– intimati –

avverso il decreto n. 50400/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/05/2014, depositata i126/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento ex art. 333 c.c. la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26/5/2014, confermava il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che aveva disposto l’immediato collocamento del minore M., figlio di S.R. e B.T., disponendo una terapia psicologica per lo stesso.

Ricorre per cassazione S.R. Resiste con controricorso SI.El., quale curatrice speciale del minore S.M..

Non ha svolto attività difensiva B.T..

Ritiene questa Corte che il provvedimento ex art. 333 c.c., a seguito di reclamo, possa essere suscettibile di ricorso per cassazione, ove si sia, conclusa la procedura e il giudice di primo grado si sia spogliato della giurisdizione (al riguardo, Cass. 1743/2016). Il provvedimento, in relazione al quale sono sicuramente in questione diritti del minore e dei genitori, anche ai sensi dell’art. 30 Cost., appare in tal caso definitivo e suscettibile di modifica, soltanto con la sopravvenienza di circostanze nuove.

Nella specie, al contrario, il provvedimento di primo grado, reclamato davanti alla Corte di Appello, veniva pronunciato “in via urgente e provvisoria”: si disponeva l’allontanamento del minore, una terapia psicologica per lo stesso da parte dell’ASL e si riservava la convocazione dei genitori, all’esito dell’allontanamento e della presa in carico da parte dell’ASL. E’ appena il caso di precisare che il provvedimento della Corte di merito davanti alla quale sia impugnato un provvedimento provvisorio, è insuscettibile di ricorso per cassazione sotto qualsiasi profilo, ivi compreso quello, come nella specie, del regime delle spese processuali.

Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso.

La natura della controversia e la posizione delle parti richiede la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese tra le parti per il presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprilke 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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