Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12216 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 08/05/2019), n.12216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21689-2017 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO GALANTE;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 792/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 27 luglio 2017, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione del Tribunale di Brindisi del 9 giugno 2016, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente e previsto un assegno di mantenimento in suo favore, pari ad Euro 550,00 mensili; in tal modo, la corte territoriale ha disatteso la domanda di assegnazione della casa coniugale, nell’assunto dell’appellante non esaminata in primo grado, e quella subordinata di aumento dell’importo dell’assegno divorzile;

– che non svolge difese l’intimato;

– che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto che non rientrasse tra i poteri del giudice l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario in assenza di figli minori, sebbene tale effetto, nel corso del giudizio di primo grado, fosse stato invece voluto e richiesto da entrambe le parti;

2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., avendo il giudice di appello ritenuto la domanda, avanzata in via subordinata alla mancata assegnazione dell’abitazione, relativa all’incremento dell’assegno di mantenimento, proposta solo in sede di conclusioni dell’atto di appello: dovendosi piuttosto ritenere che il giudice di primo grado, pur non pronunciandosi sulla domanda congiunta dei coniugi volta ad ottenere l’assegnazione della casa alla moglie, abbia tenuto implicitamente conto della concorde volontà degli stessi (poi mutata a seguito della sentenza di primo grado, allorquando il marito ha richiesto la restituzione dell’immobile) in sede di quantificazione dell’assegno suddetto;

3) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in quanto la corte del merito ha erroneamente revocato l’ammissione dell’odierna ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, avendo ritenuto l’azione manifestamente infondata e, dunque, promossa con colpa grave;

4) violazione dell’art. 91 c.p.c., non avendo la Corte, in sede di condanna alle spese giudiziali, tenuto conto della proposizione, da parte del marito, di un sostanziale ed irrituale (di fatto disatteso) appello incidentale;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte chiarito in più occasioni come esulino dal contenuto della sentenza di divorzio le statuizioni circa la disponibilità della casa coniugale, facendo salvo il solo caso, non ricorrente nella specie, della esistenza di figli minori o non ancora economicamente autosufficienti (e multis, Cass. 15367/2015; Cass. 18440/2013; Cass. 13747/2013; Cass. 23591/2010); al riguardo, la circostanza della iniziale concorde richiesta di assegnazione dell’abitazione alla moglie, non proprietaria e non affidataria, resta irrilevante, avendo tale procedimento giudiziario ad oggetto esclusivamente la cessazione dello status di coniuge e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione, dunque, di ogni questione relativa (-il diritto di proprietà o di abitazione di uno dei coniugi sull’immobile (Cass. 16398/2007);

– che il secondo motivo è inammissibile, non ponendo esso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., in condizione la Corte di valutare la censura, laddove è noto come “La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la corte è anche giudice del fitto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo” (e multis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405);

– che, infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errore processuale, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare – a pena, appunto, di inammissibilità – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzioni;

– che, inoltre, il motivo non coglie la ratio decidendi, posto che la corte del merito ha ritenuto la domanda di incremento della misura dell’assegno divorzile, avanzata in via subordinata, proposta solo in sede di conclusioni dell’atto d’appello, onde essa non ha tenuto conto di essa nel determinare il quantum debeatur,

– che il terzo motivo è inammissibile, poichè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione di cui al D.P.R. cit., art. 170, e non dunque il ricorso per cassazione (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028);

– che il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che, secondo principio consolidato, n tema di spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (cfr. e plurimis Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386);

– che va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la soccombenza costituisce il criterio di base, laddove la compensazione è oggetto di una facoltà discrezionale, sicchè è solo la decisione di disporre la compensazione che può essere eventualmente oggetto di sindacato da parte del giudice superiore, peraltro entro limiti assai rigorosi, e non la prima, salvo i casi in cui la condanna risulti eccessiva in considerazione della normativa di settore;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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