Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12216 del 07/05/2021
Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 07/05/2021), n.12216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Franceso Maria – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3098-2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI VALENZA, in persona del Sindaco p.t., B.G.,
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO, in persona del Sindaco p.t.,
BE.EN., COMUNE DI LU, in persona del Sindaco p.t.,
F.M.F., COMUNE DI PECETTO DI VALENZA, in persona del
Sindaco p.t. BO.AN., COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO, in
persona del Sindaco p.t., be.fa., COMUNE DI BASSIGNANA, in
persona del Sindaco p.t., BA.PI.PA., COMUNE DI
MONTECASTELLO, in persona del Sindaco p.t., P.G., COMUNE
DI RIVARONE, in persona del Sindaco p.t.,
R.P.U.P., rappresentati e difesi dall’Avv. BRUNA BRUNI, con
domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’Avv. ANDREA MANZI,
Via Confalonieri n. 5;
– ricorrenti –
contro
CASA DI RIPOSO OSPEDALE SANTA CROCE, in persona del Commissario pt
C.N., rappresentato e difeso dall’Avv. CLAUDIO PARODI, e
dall’Avv. ALESSIO PETRETTI, con domicilio eletto in Roma presso lo
Studio di quest’ultimo in via degli Scipioni, n. 268/A;
– controricorrente –
e nei confronti di:
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI SOCIALI DEL VALENZANO E DEL BASSO
MONFERRATO IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
e di:
COMUNE DI FUBINE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1354/2018 della Corte d’Appello di Torino,
resa pubblica il 18 luglio 2018, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 10 novembre
2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni;
Letta la requisitoria scritta del PM che, in persona del Sostituto
procuratore generale, Dott. Fresa Mario, si è espresso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
La Casa di riposo Ospedale Santa Croce conveniva in giudizio il Consorzio intercomunale dei servizi sociali del Valenzano e del Basso Monferrato ed i Comuni che ne fanno parte (Salvatore Monferrato, Bassignana, Pecetto di Valenza, Montecastello, Lu, Cuccaro Monferrato, Fubine, Valenza e Rivarone) chiedendo il pagamento di Euro 134.686,17, o della somma giudizialmente accertata, a titolo di integrazione delle rette per la quota socio-assistenziale relative al periodo luglio 2009-aprile 2011; agiva anche esclusivamente nei confronti del Consorzio intercomunale per il pagamento di Euro 298.754,93 a titolo di integrazione delle rette per la quota sanitaria riferite agli ospiti ricoverati fino alla metà del 2010, previa compensazione del credito vantato dal Consorzio intercomunale di Euro 268.391,20.
I convenuti contestavano la competenza del giudice ordinario per la presenza nel testo della convenzione regolatrice dei rapporti tra le parti di una clausola arbitrale, invocavano l’applicazione della disciplina pubblicistica, di cui del D.Lgs. n. 265 del 2000, art. 31 e art. 114 e chiedevano la non applicazione della disciplina dei consorzi di diritto privato, richiamavano l’orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che vieta agli enti locali consorziati ogni intervento volto a sanare l’esposizione debitoria di terzi verso il Consorzio, eccepivano la compensazione del credito vantato dall’attrice con il controcredito di Euro 268.391,20.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 93/2017, accertava che l’attrice vantava un credito di Euro 134.786,17 quale somma dovuta a titolo di integrazione delle rette socioassistenziale e di Euro 298.754,93 a titolo di integrazione delle rette per la quota sanitaria corrisposte direttamente al Consorzio, ridotti ad Euro 30.363,73 in forza di rinuncia.
I Comuni di Valenza, San Salvatore Monferrato, Pecetto di Valenza, Lu, Cuccaro Monferrato, Bassignana, Rivarone e Montecastello impugnavano la su indicata sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Torino che, con la decisione n. 1354/2018, rigettava il gravame e compensava le spese del giudizio di appello.
Gli appellanti ricorrono per la cassazione di tale sentenza, basandosi su cinque motivi.
Resiste con controricorso la Casa di riposo Ospedale Santa Croce.
La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1. Il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fresa, nella sua requisitoria del 15 ottobre 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 31 e 114 violazione dell’art. 2615 c.c., falsa applicazione dell’art. 2093 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2602 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, nei termini in cui si è preteso di applicare la normativa privatistica al Consorzio di diritto pubblico disapplicando quella di matrice pubblicistica”.
2.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nei termini in cui si è ritenuta applicabile tale norma in fattispecie (come quella in esame) in cui le obbligazioni non sono state assunte da un organo del consorzio, ma dal suo legale rappresentante”.
3.Con il terzo motivo i ricorrenti assumono la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, nei termini in cui viene identificato l’interesse del singolo consorziato – sotteso all’espressione per conto – con lo svolgimento dell’attività produttiva del consorzio (nella fattispecie “attività gestionale dei servizi socioassistenziali”, a prescindere da un vantaggio specifico e personale del primo)”.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 9; violazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 14, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per non avere la Corte d’Appello tenuto conto della giurisprudenza della Corte dei Conti che avrebbe applicato ai consorzi a rilevanza esterna la stessa disciplina applicabile ai soci di una società di capitali, per cui il socio risponde delle obbligazioni della società solo nei limiti della quota capitale detenuta, escludendo il soccorso finanziario dei Comuni a favore del consorzio, cioè l’accollo del debito del consorzio partecipato, sulla base della reciproca autonomia patrimoniale e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 14, comma 5, stabilito in tema di società partecipate, ma ritenuto applicabile estensivamente ai consorzi di diritto pubblico”.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello di avere violato “l’art. 1302 c.c. e l’art. 1249 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 – errato rigetto della eccezione di compensazione del condebitore solidale erronea affermazione del diritto di parte creditrice alla scelta, silente il debitore principale, del credito su cui far valere la compensazione”.
6.Rilevato che il ricorso è tabellarmente di spettanza della Sezione Prima, se ne rimette alla medesima la trattazione.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso alla Prima Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021