Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12215 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– Ricorrente –

contro

Seri Mec Stamp di Presutto Giuseppina e C. s.n.c.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 125/2007/03 depositata il 25/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Seri Mec Stamp di Presutto Giuseppina e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 190/14/05 aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’atto di contestazione n. (OMISSIS) Iva 2002 sanzioni.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, II P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 412 del 1971, artt. 16 e 17. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, la contribuente non avrebbe potuto definire la controversia con il pagamento di un importo pari al quarto dei minimi edittali. Formula il quesito ” dica la Corte se violi il disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1991, artt. 16 e 17, quella sentenza della CTR come nella fattispecie in esame che, pur in assenza di un ritardato pagamento, abbia definito la questione, con ciò violando le predette norme legislative”.

La censura è inammissibile in quanto dal ricorso non si evince se si versi in tema di irrogazione immediata di cui all’art. 17 cit.; il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è inoltre privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con secondo motivo la ricorrente assume il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte motiva della sentenza ove si da ragione alla controparte senza indicare i motivi di tale scelta.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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