Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12215 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20927-2013 proposto da:

C.M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSARIO

SANTESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOGRILL S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

AUTOGRILL S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO

RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI RIZZO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M.M. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 278/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/03/2013 R.G.N. 789/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato SANTESE ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da C.M.M. volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento comminatogli in data 21/10/2009 dalla soc Autogrill previa dichiarazione di annullamento e/o nullità dell’atto di dimissioni del 7/10/2009.

La Corte ha esposto in fatto che nel ricorso il C. aveva riferito che in data 5/10/2009, mentre stava svolgendo su di una nave da crociera mansioni di addetto alla vendita di beni food e non food e alla gestione della relativa cassa, era stata invitato ad una verifica di cassa dal sig M. dell’Autogrill e da sig C. commissario di bordo; che entrando nell’ufficio ove era stato invitato aveva preso dalla cassa una banconota di Euro 50 infilandosela nella tasca; che alla richiesta di spiegazioni aveva riferito che la banconota era di sua proprietà poichè regalatagli da un cliente che dovendo pagare Euro 47,00 con una banconota di Euro 100, dopo aver ricevuto il resto di Euro 3,00, si era allontanato dicendogli di trattenere il resto come mancia; che alla verifica di cassa era effettivamente emersa la differenza positiva di Euro 47,85;

che nuovamente chiamato in ufficio dai suoi superiori il giorno 7/10/2009, nel corso di un interrogatorio definito dal lavoratore “bestiale, umiliante e minaccioso” fino al farlo piangere, gli si disse che sarebbe stato denunciato alle competenti autorità; che mentre era ancora in lacrime e fuori di sè aveva chiesto come avrebbe potuto evitare la denuncia ai carabinieri e che per risposta gli avevano messo davanti un foglio consigliandoli di dare le dimissioni per motivi personali per evitare la denuncia; che egli aveva sottoscritto le dimissioni e che subito dopo gli era stata consegnata una lettera di contestazione degli addebiti con sospensione cautelare.

La Corte ha affermato che nulla era emerso in sede istruttoria circa un interrogatorio del C. minaccioso come denunciato dal lavoratore; che era pacifico in causa che le dimissioni erano state rese per evitare la denuncia dell’episodio alle autorità competenti;

che il danno grave ed ingiusto prospettato al C. era quello di denunciare l’episodio ai carabinieri; che tuttavia la paventata denuncia non avrebbe comportato alcun danno al C. in quanto il fatto denunciato non aveva alcuna particolare gravità e non era certo idoneo a comportargli conseguenze talmente gravi da coartare la sua volontà al punto di costringerlo a rendere le dimissioni. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che non sussisteva una ipotesi di annullamento delle dimissioni perchè estorte con violenza e minaccia e che pertanto, il rapporto doveva considerarsi risolto per dimissioni e non per licenziamento intervenuto quando il rapporto si era già risolto.

Avverso la sentenza ricorre il lavoratore con due motivi. Resiste la soc Autogrill con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1434 c.c. e seg. e art. 428 c.c.. Censura il rigetto della domanda di annullamento delle dimissioni rassegnate per vizio del consenso e solo ed esclusivamente per evitare la denuncia ai carabinieri.

Lamenta che egli si trovava in uno stato di incapacità di intendere e volere ai sensi dell’art. 428 c.c. per la quale non era necessaria la totale esclusione della capacità essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire di apprezzare l’importanza dell’atto e la formazione di una volontà cosciente e che pertanto le dimissioni non corrispondevano all’effettiva volontà del lavoratore.

Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte nella parte in cui dichiara che la paventata denuncia alle autorità non avrebbe comportato alcun danno in quanto il fatto denunciato non aveva alcuna particolare gravità e non era certo idoneo a comportargli conseguenze talmente gravi da coartare la sua volontà al punto da costringerlo alle dimissioni, al momento delle dimissioni non era a conoscenza di tali circostanze e che pertanto le sue dimissioni erano state condizionate dalle conseguenze connesse ad un’eventuale denuncia alle autorità. Osserva che se, al momento delle dimissioni, avesse saputo le reali conseguenze della denuncia non avrebbe sottoscritto le dimissioni e che a fronte della forte pressione psicologica dei superiori di denunciare il fatto alle autorità, le cui conseguenze in quel momento apparivano drammatiche, era stato costretto a rassegnare le dimissioni.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n 604 del 1966, art. 1, art. 2119 c.c. e art. 18 Stat. Lav. Eccepisce l’illegittimità del licenziamento per inosservanza della procedura di contestazione degli addebiti e per mancanza di giusta causa non essendovi stato alcun ammanco e non avendo nessuno chiesto i soldi indietro.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla denunciata sussistenza di una situazione di incapacità naturale nel momento della sottoscrizione delle dimissioni,deve rilevarsi che tale stato di incapacità non risulta in alcun modo oggetto di esame nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 cfr Cass. n 28716/2011, n 1755/2006, n 1196/2007). Nella specie il ricorrente ha omesso di indicare in quale atto processuale la questione era stata sollevata e se, proposta in primo grado, fosse stata nuovamente riproposta davanti alla Corte d’Appello potendosi ravvisare, solo in tale ipotesi, un’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello.

Quanto alle ulteriori censure circa la sussistenza della violenza morale deve rilevarsi che pur attraverso la formale denuncià della violazione di diverse disposizioni codicistiche – peraltro indicate genericamente “art. 1434 c.c. e seg.” – la censura risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Va richiamato, infatti, il principio affermato da questa Corte secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Cass. 24140/2007), nonchè l’ulteriore principio in base al quale l’onere della prova della sussistenza del vizio della volontà grava in capo al ricorrente (n. 8298/2012, n 24405/2008).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso che in sede istruttoria fosse emerso quanto affermato dal lavoratore circa un “bestiale, umiliante e minaccioso interrogatorio al limite dell’aggressione fisica” a cui sarebbe stato sottoposto.

Nessuna concreta censura, in relazione agli elementi probatori emersi dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio di merito, risulta formulata dal ricorrente in ordine all’affermata insussistenza di un concreto comportamento intimidatorio posto in essere dal datore di lavoro per indurlo a firmare le dimissioni e tale da costituire una decisiva coazione psicologica al limite della violenza fisica, quale denunciata dal lavoratore.

Il C., inoltre, non nega lo svolgimento dei fatti quali esposti dalla Corte e che dunque era emerso che durante un controllo di cassa egli aveva prelevato una banconota di Euro 50,00; che alla richiesta di giustificazioni aveva affermato che un cliente si era allontanato prima che lui potesse dargli il resto e che i superiori lo avevano informato che l’episodio sarebbe stato denunciato alle autorità essendosi appropriato di una somma della società. Il ricorrente non formula idonee censure all’affermazione della Corte secondo cui “sussisteva il diritto dei superiori alla segnalazione del fatto” e che, secondo i giudici di merito, non si era in presenza delle ipotesi richiamate di cui agli artt. 1438 e 1427 c.c. o di insussistenza del diritto del datore di lavoro.

La minaccia di far valere un diritto, quale è teoricamente ravvisabile nella possibilità di denunciare alle competenti autorità fatti penalmente rilevanti, assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento.

La prospettazione della denuncia ai carabinieri, nella specie, non si appalesava immotivata e strumentale ma, come riconosciuto dalla Corte di merito, avuto riguardo al comportamento posto in essere dal lavoratore,costituiva un diritto esercitabile da parte del datore di lavoro. Ciò è motivazione sufficiente ad escludere che la minaccia di denunciare il fatto ai carabinieri possa costituire esercizio di violenza psicologica volta a coartare ingiustamente la volontà del lavoratore al fine di conseguire vantaggi ingiusti – quale un licenziamento altrimenti non ottenibile. L’affermazione della Corte secondo cui la denuncia non avrebbe avuto conseguenze “talmente gravi” da coartare la volontà del lavoratore – e dunque era inidonea a costituire violenza morale – resta valutazione, peraltro opinabile, che tuttavia nulla aggiunge all’accertato diritto della società datrice di lavoro di denunciare l’episodio alle autorità competenti in presenza di un fatto penalmente rilevante ed alla conseguente esclusione che detta minaccia possa costituire violenza morale volta a coartare ingiustamente la volontà del lavoratore.

Questa Corte ha affermato che la violenza morale quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale, quali le dimissioni di un lavoratore dipendente), allorchè il suo autore intenda perseguire un vantaggio esorbitante ed iniquo (v. fra le tante, Cass 20305/2015, n 15161/2015) e che inoltre la minaccia è concretamente ravvisabile, sotto il profilo dell’effettiva funzione intimidatoria del comportamento, soltanto se venga prospettato un uso strumentale del diritto o del potere, diretto non solo alla realizzazione dell’interesse la cui soddisfazione è prevista dall’ordinamento, ma anche al condizionamento della volontà (Cass. 16 luglio 1996 n. 6426).

Nella specie la sentenza impugnata è conforme a tali principi e pertanto, le censure del ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione con conseguente rigetto del ricorso.

Il ricorso incidentale espressamente dichiarato condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di causa. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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