Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12214 del 19/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 121/2007/42 depositata il 29/10/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Campania n. 121/097/42, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 142/13/05 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) irpef 1999. LA CTR riteneva “non ammissibile” l’accertamento in capo al F. originato da redditi della s.a.s. per i quali la società aveva fatto richiesta di condono.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione della L. n. 289 del 2007, art. 9;
la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile, in capo al F., l’accertamento che origini da redditi della società per i quali vi è stato condono.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 17731 del 04/08/2006), secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell’Erario nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest’ultimo, si tenga conto dell’imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010