Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12214 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15331-2013 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DINO BUONCRISTIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

Cntro

CIERRE COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L., c.f. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

CIERRE COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO NICOLA

URBANO, MARGHERITA RONCONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/01/2013 R.G.N. 418/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato ZIACO GIOVANNI per delega Avvocato BUONCRISTIANI

DINO;

udito l’Avvocato MIGLIACCIO PAOLO per delega Avvocato URBANO

PIETRO NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, intimato dal dipendente F.G. nei confronti della Cierre Costruzioni e Impianti Srl, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto non dovute le somme richieste dal lavoratore a titolo di retribuzioni globali di fatto maturate anche nel periodo intercorrente fra l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, effettuata in data 8 novembre 1998, e la corresponsione di tale indennità sostitutiva, avvenuta il 16 settembre 2003.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. con due motivi. La società ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi; ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di impugnazione si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, sostenendo che il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.

La censura non può trovare accoglimento.

Sufficiente rammentare il principio di diritto espresso da Cass. SS.UU. n. 18353 del 2014, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, secondo cui “in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile “ratione temporis”, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 5, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore nè può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo” (conf.: Cass. n. 9765 e n. 20317 del 2015).

4.- Con il secondo mezzo di gravame, in subordine, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, e degli artt. 1218, 1224 e 1284 c.c., assumendo che nella cifra da corrispondere al F. “andavano considerati gli interessi e la rivalutazione monetaria da costui maturati dalla data dell’esercizio dell’opzione al pagamento effettivo dell’indennità sostitutiva della reintegra”, somma da considerarsi “già incorporata nel precetto azionato”.

Il motivo dunque si fonda sull’assunto che l’importo per accessori maturato su di una certa sorte capitale era già dettagliato nell’originario precetto.

Il motivo, così come formulato, è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in base al quale l’impugnazione per cassazione deve contenere “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Il requisito di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) per essere assolto postula sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, “poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile” (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010).

Il doppio onere della localizzazione e della trascrizione ha avuto seguito nella giurisprudenza successiva (tra le altre v. Cass. n. 6937 del 2010; Cass. sez. 6 n. 4220 del 2012).

In particolare, circa l’indicazione della sede processuale ove i documenti risultino prodotti, è stato sovente ribadito che è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 8569 del 2013) con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. n. 12239 del 2007; Cass. n. 26888 del 2008; Cass. n. 22607 del 2014).

Quanto poi alla trascrizione dei contenuti si è detto in generale che “l’onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conformi: Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 15847 del 2014; Cass. n. 18024 del 2014).

Anche ove non si vogliano pretendere pedisseque riproduzioni integrali, chi fonda il ricorso per cassazione su uno o più documenti ha quanto meno l’onere di indicare nell’atto “il contenuto rilevante del documento stesso” (Cass. n. 17168 del 2012).

Mancando nel motivo la specificazione del contenuto del precetto su cui esso si fonda, come pure l’indicazione del luogo processuale dove il documento sia reperibile ai fini del giudizio di legittimità, la censura risulta inammissibile, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso diretto agli atti del giudizio di merito (tra le tante: Cass. n. 8569 del 2013;

Cass. n. 3158 del 2003; Cass. n. 12444 del 2003; Cass. n. 1161 del 1995).

5.- Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Tenuto conto che il ricorso per cassazione è stato proposto prima che le Sezioni Unite di questa Corte risolvessero il contrasto di giurisprudenza di cui alla questione sollevata con il primo motivo di impugnazione le spese si compensano.

Infine, poichè il ricorso principale risulta nella specie azionato in data 8 giugno 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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