Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12213 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 173/2019 proposto da:

I.K.O., rappresentato e difeso dall’avvocato

Ameriga Petrucci del Foro di Potenza, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 243/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 243/2018 pubblicata il 02/05/2018 la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di I.K.O., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, avuto riguardo alla situazione socio-politica della Nigeria, descritta nel provvedimento impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 342 c.p.c. come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – omessa pronuncia; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame proposto dal Ministero e rileva che l’appello di detta parte difettava di specificità, non essendo stati indicati analiticamente gli aspetti dell’ordinanza impugnata censurati, nè quali fossero le modifiche alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Diniego della protezione sussidiaria – Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”. Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed, inoltre, è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: Art. 1 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, art. 25; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; art. 10 Cost.; art. 32 Cost.; artt. 2 e 32 Cost.. Censura la sentenza impugnata per la mancata attivazione del potere istruttorio ufficioso da parte della Corte territoriale in ordine alla situazione dell’Edo State, caratterizzata da grave situazione di violenza indiscriminata, come da rapporto HRW 2017 e report del 2016 che richiama, unitamente a quanto risulta dalla consultazione di Wikipedia. Riporta inoltre ampiamente quanto risulta dal report CESI del 15 aprile 2016. Rileva di aver allegato fin dal ricorso di primo grado i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c), contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale. Si duole dell’omessa valutazione dei presupposti di cui al citato art. 14, lett. a) e b) e della valutazione di inattendibilità del suo racconto, che assume essere stata motivata in modo illogico e solo apparente. Ribadisce che si era rifiutato di assumere il ruolo di capo tribù al posto di suo padre, alla morte di quest’ultimo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Diniego dello status di rifugiato – Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Deduce che la Corte d’appello ha omesso ogni pronuncia in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, avendo, invece, i Giudici di merito l’obbligo di procedere d’ufficio ad accertare la sussistenza dei relativi requisiti, vertendosi in tema di diritto soggettivo perfetto alla protezione internazionale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Diniego della protezione umanitaria – Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Lamenta omesso esame della domanda di protezione umanitaria rilevando che, in base a numerose ed accreditate fonti internazionali in Nigeria e negli Stati del Sud, le condizioni di vita sono precarie, con riferimento alla compromissione dei diritti umani, alla salute, all’emergenza ambientale e all’alimentazione, e che era stata omessa la valutazione della situazione vulnerabilità come individuata dalla pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, che richiama. Infine si duole, sempre ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dell’omessa valutazione dei maltrattamenti che aveva subito in Libia, ove era rimasto per quattro anni.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il mancato esame da parte del giudice di appello, o in unico grado, di una questione meramente processuale sollevata dall’appellato non può dar luogo a un vizio di omessa pronuncia, che attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata (tra le tante Cass. n. 321/2016 e Cass. n. 10073/2003).

5.2. Alla stregua dei principi suesposti, non è configurabile, nella specie, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dell’appello del Ministero, in disparte ogni considerazione sulla sussistenza di pronuncia di rigetto implicito della medesima eccezione da parte della Corte territoriale, che ha esaminato nel merito le doglianze, accogliendole.

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. Quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), questa Corte ha chiarito che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

6.2. Nel caso di specie il ricorrente denunzia genericamente la violazione di norme di legge e vizi motivazionali, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione del suo Paese e alla credibilità della sua vicenda personale, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Giudice territoriale, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014) ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 della sentenza impugnata), ha analizzato la situazione politica della Nigeria ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente (Edo State). La Corte d’appello ha inoltre motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 14, lett. b), ritenuta non credibile la vicenda personale del richiedente, dopo aver verificato anche l’assenza di riscontri oggettivi esterni, in base alle fonti, circa l’ereditarietà delle cariche religiose latamente intese (pag. n. 9 e 10 sentenza impugnata).

7. Inammissibili sono anche i motivi terzo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.

7.1. Il ricorrente, pur dolendosi dell’omesso esame delle domande dirette al riconoscimento del rifugio e della protezione umanitaria, non riporta nel ricorso quali siano state le deduzioni dal medesimo svolte nel giudizio d’appello, promosso dal Ministero, e le allegazioni riproposte al Giudice di secondo grado. Non è, quindi, possibile valutare se possa considerarsi superata o meno la presunzione di rinuncia alle domande rimaste assorbite, all’esito della decisione di primo grado, e se sia stato proposto appello incidentale in ordine alle domande rigettate (cfr. Cass. S.U. n. 7940/2019), posto che, in base a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’appellato ed attuale ricorrente non aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale con appello incidentale in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, nè aveva riproposto, in subordine, la domanda di protezione umanitaria.

7.2. Sotto ulteriore profilo, premesso che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019), occorre ribadire che l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione, che deve caratterizzarsi come sufficientemente specifica (Cass. n. 13403/2019).

Con riferimento al diniego del rifugio, il ricorrente, invece, nulla allega, neppure richiamando la propria vicenda personale (pag. n. 30 ricorso). Con riferimento al diniego della protezione umanitaria, il ricorrente si limita a citare numerose pronunce di merito e di legittimità, nonchè la normativa di riferimento, mediante generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti, senza indicare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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