Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12213 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.E. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta

delega a margine del ricorso, dall’Avv. Contento Giancarlo, nel cui

studio in Roma, Via Ildebrando Goiran n. 23 e’ elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata,;

– resistente –

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI – EQUITALIA POLIS

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 204/46/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 46, in data 25/09/2007, depositata

l’11 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Sentito, pure, per il ricorrente, l’Avv. Giancarlo Contento;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che

non ha fatto osservazioni.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 336/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 204/46/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 46, il 25.09.2007 e DEPOSITATA l’11 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente e ritenuto legittima l’operata iscrizione ipotecaria.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della iscrizione ipotecaria operata sulla base di cartella mai notificata, e’ affidato a piu’ mezzi, con i quali si deduce, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 11, dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dell’art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 32 e dell’art. 697 c.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 nonche’ per insufficiente e contraddittoria motivazione.

3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato a conclusione del quinto mezzo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 32, dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 nonche’ del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 per omessa pronuncia su specifiche eccezioni riproposte in appello, puo’ rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato, che costituisce una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 375/05, n. 12721/04, n. 9159/02), l’omesso esame di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e rilevanti agli effetti decisionali, che va fatto valere, come nel caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

4 bis – La decisione impugnata, omettendo di esaminare e pronunciare, fra l’altro, sulle questioni relative alle eccepite decadenza e prescrizione, in ipotesi idonee a definire il giudizio, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, l’iscrizione ipotecaria era stata legittimamente effettuata, cosi’ confermando la decisione di prime cure, impinge nel vizio denunciato, e non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

5 – Alle doglianze formulate con il sesto mezzo, deve, poi, rispondersi richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

5 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione degli elementi probatori, affermando apoditticamente, con espressioni del tutto generiche, la legittimita’ dell’iter procedimentale e, quindi, limitandosi ad esprimere acritica condivisione per la decisione di primo grado.

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza del 5 e del 6 motivo – assorbiti gli altri -, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, l’atto di mera costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione, dell’Agenzia Entrate, nonche’ tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso del contribuente va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procedera’ al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, decidera’, nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini indicati dalla condivisa relazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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