Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12213 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21431/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELINA BONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6599/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA- SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di L.R. di avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno 2001, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R., rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo, ritenendone la notificazione inesistente per non essere stata seguita la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c..

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. La controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente. L’eccezione è infondata alla luce del principio secondo cui “il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla novellazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69) per l’impugnazione di una decisione non notificata è soggetto, a norma della L. n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo”. Principio ribadito da Cass. n. 22699 del 04/10/2013 secondo cui “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dimmi”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale”.

2. Rigettata, pertanto, l’eccezione di inammissibilità, l’unico motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – è fondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui: “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato” (Cass. n. 18480/2016 oltre quelle citate in ricorso).

3. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata ed il rinvio alla Commissione regionale tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame nel merito della controversia (anche sulle questioni ribadite dalla contribuente in controricorso e nelle memorie) oltre che sulle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA