Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12213 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15592-2020 r.g. proposto da:

G.S.R., (cod. fisc. GLLSBR86M23Z236J), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Martino Benzoni, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Udine via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

14.5.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da G.S.R., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di provenienza in seguito a minacce e violenze di matrice politica.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 14.5.2020, è stato impugnato da G.S.R. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in ordine al profilo di genuinità dei documenti “carta di indentità” e delle elezioni locali di A.H.G. e W.A.B..

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, commi 3 e 5, artt. 4,5,6 e 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 nonchè degli artt. 2 e 3 Cedu, degli artt. 15, par. 3, lett. a e dell’art. 46 par. 3 della direttiva 2013/32, dell’art. 13, par. 3, lett. a della direttiva 2005/85 e dell’art. 4, par. 3 della direttiva 2004783, in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e ciò in relazione l’esistenza di un conflitto armato generalizzato ovvero di fenomeni di violenza indiscriminata tali da esporre il ricorrente ad un danno grave ed irreparabile.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la nullità del decreto impugnato per motivazione apparente, con violazione dell’art. 132 c.p.c..

6. Con il sesto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis nonchè dell’art. 16 della direttiva EU 2013/32/UE, con violazione dei parametri valutativi e interpretativi, violazione dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria, violazione dell’obbligo di congruità della motivazione e erronea interpretazione di disposizione di legge.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1 I primi due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono, in realtà, inammissibili.

Lamenta il ricorrente l’omessa valutazione del profilo della genuinità della documentazione esibita da parte del ricorrente, ai fini dello scrutinio della attendibilità del racconto, e ciò con particolare riferimento alla “carta di identità” del richiedente.

Sul punto, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

E’ stato anche precisato sempre dalla giurisprudenza nomofilattica che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introducendo nell’ordinamento il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, non consente di ritenere che l’omesso esame di elementi istruttori integri, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ciò posto, osserva la corte che, sulla contestata questione della credibilità del racconto, i giudici del merito si sono espressi con motivazione convincente ed articolata (cfr., amplius, pag. 4 del decreto impugnato), e che le censure proposte dal ricorrente intendono invece sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio sulla predetta questione che involge valutazioni di carattere istruttorio che sono invece inibite al giudice di legittimità perchè rimesse alla esclusiva cognizione dei giudici del merito. Senza contare che l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (documentazione attestante l’identità del ricorrente) posto che, nel caso in esame, il fatto storico (identità del ricorrente in relazione al profilo della complessiva valutazione di attendibilità del ricorrente) era stato invero considerato dal Tribunale in ordine alle valutazioni allo stesso rimesso, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha nè allegato nè descritto la decisività della documentazione del cui omesso esame oggi si duole.

Ne discende la declaratoria di complessiva inammissibilità delle doglianze così articolate.

7.2 Il terzo motivo è inammissibile.

Rileva il Collegio che, come chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nel caso in esame, il Tribunale triestino ha espresso – come già sopra rilevato – un giudizio negativo sulla credibilità della richiedente (cfr., amplius, fol. 4/5 del decreto impugnato) sulla base di plurimi e convergenti elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, come risulta evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), del vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7.3 Il quarto motivo non supera anch’esso il vaglio di ammissibilità.

In merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, va evidenziato che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della menzionata protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del (OMISSIS) ((OMISSIS)), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nella predetta regione (OMISSIS) non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

7.4 Il quinto motivo è inammissibile sia perchè non censura adeguatamente le rationes decidendi sia perchè pretenderebbe, sotto il vizio motivazionale, di sollecitare questa Corte ad una nuova edizione del giudizio di merito innanzi al giudice di legittimità.

Denuncia infatti il ricorrente il vizio di motivazione apparente.

Occorre, ora, ricordare che, secondo le espressioni di questa Corte, a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

7.5.1 Ciò detto, va subito evidenziato che il provvedimento impugnato ha invero argomentato, sia sul profilo della credibilità ed attendibilità del racconto sia in relazione all’esistenza di un danno grave collegato ad un conflitto armato generalizzato (peraltro, citando correttamente le fonti informative consultate), con valutazioni in fatto che non possono essere qui più censurate se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel resto le deduzioni difensive del ricorrente vorrebbero far scivolare questa Corte sull’inaccessibile terreno delle valutazioni di merito rimesse invece all’esclusiva cognizione dei giudici della precedente fase processuale ed inibite invece al giudice di legittimità.

7.5 Il sesto mezzo è inammissibile perchè nuovamente le relative censure non colgono le rationes decidendi del diniego dell’invocata protezione umanitaria, e cioè, da un lato, il giudizio di inattendibilità del racconto e, dall’altro, la mancata allegazione da parte del ricorrente delle condizioni di vulnerabilità legittimanti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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