Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12212 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12164-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLELIA

SCIOSCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO – SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata

l’11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva accolto l’appello di M.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che dovendo la prova presuntiva essere caratterizzata da gravità, precisione e concordanza – l’avviso di accertamento sarebbe stato erroneo con riguardo all’anno di entrata in funzione della nuova costruzione, sicchè tale circostanza non avrebbe potuto, da sola, legittimare una ricostruzione induttiva dei ricavi di esercizio, a fronte della regolarità contabile dei dati forniti dalla contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia invoca violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’Ufficio avrebbe pienamente rispettato l’art. 41 bis citato, avendo ripreso a tassazione i costi sostenuti per la realizzazione di un fabbricato strumentale, che il contribuente aveva interamente spesato nell’anno d’imposta, anzichè ammortizzare pro quota a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene: da ciò la sussistenza di un elemento di immediata utilizzabilità di per sè sufficiente all’emanazione dell’atto impositivo;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102, 109 e 110, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’individuazione dell’anno di entrata in funzione della nuova costruzione, prendendo spunto dalla dichiarazione di variazione dati IVA, anzichè dalle fatture contabilizzate nel conto spese documentate;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che la prima doglianza è fondata;

che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’accertamento parziale dell’IVA e delle imposte dirette può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento totale, in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest’ultima provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti ad essa interne. (Sez. 5, n. 27323 del 23/12/2014);

che anche il secondo mezzo d’impugnazione va accolto;

che, in tema di redditi di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, a partire dall’esercizio di “entrata in funzione del bene”, espressione quest’ultima che, se riferita a beni di immediata e necessaria sostituibilità rispetto ad un bene in uso necessariamente continuativo, va intesa come coincidente con quella del bene che si usa (Sez. 5, n. 8773 del 04/04/2008); che, per determinare l'”entrata in funzione del bene”, sono dirimenti le fatture che attestano l’esecuzione dei lavori, piuttosto che la dichiarazione di variazione dati IVA;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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