Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12212 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3568-2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295,

presso lo studio dell’Avvocato CARLA OLIVIERI, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DARIO BARBIROTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5751/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 191/2016, la quale aveva respinto l’impugnazione proposta avverso gli avvisi di accertamento per omesso versamento IRPEF IRAP IVA 2009-2012;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. il primo motivo di ricorso risulta inammissibilmente formulato in quanto il predetto motivo (centrato sulla violazione di norme di legge non determinate, essendosi limitata la ricorrente a lamentare la nullità dell’avviso di accertamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, e – al contempo – sul vizio di motivazione) risulta – in relazione al primo dei due aspetti di censura che ivi sono stati prospettati, mescolati tra di loro – privo della specifica indicazione delle norme di legge che si assumono violate da parte del Giudice di appello, norme che la parte ricorrente non ha identificato in alcun modo, il che confligge con il costante insegnamento di questa Corte secondo cui “quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c.” comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (cfr. Cass. nn. 828/2007, 635/2015);

1.2. in relazione al secondo dei due aspetti di censura considerati nel predetto motivo, poi, esso si palesa inammissibile (anche a voler tacere dell’impossibilità di delimitarne i contorni rispetto al vizio di cui si è detto in precedenza, ciò che crea promiscuità inestricabile e ragione di autonoma inammissibilità) per difetto dell’indicazione del fatto, controverso e dirimente, in riferimento al quale soltanto il vizio di motivazione potrebbe essere apprezzato;

2.1. va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione da parte della CTR della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avendo escluso l’applicazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale nel caso in esame, pur essendo stato emanato l’avviso di accertamento, relativo a verifiche ed ispezioni effettuate presso i luoghi di esercizio della professione del ricorrente, prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto da tale norma;

2.2. come eccepito anche dall’Agenzia in controricorso, la ricorrente non ha dato prova di aver ritualmente sollevato la doglianza relativa al mancato rispetto del termine dilatorio di cui al citato art. 12 nei gradi di merito;

2.3. è noto, tuttavia, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, come nel presente caso, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. nn. 15430/2018, 23675/2013);

3.1. con il terzo motivo si lamenta che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze della contribuente relative al mancato scorporo dell’IVA e del contributo previdenziale dagli importi sottoposti ad imposizione a fini IRPEF, all’applicazione dell’Iva sugli importi non scorporati ed alla qualificabilità in termini di apporto occasionale, mero ausilio e mera agevolazione dell’affidamento di sette pratiche ad altro professionista, aì fini del calcolo dell’IRAP;

3.2. sul punto va ribadito che è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del Giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. nn. 15430/2018, 17049/2015);

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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