Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12212 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15582/2020 r.g. proposto da:

M.W., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Martino Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Udine via Giusto Muratti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

24.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da M.W., cittadino del Pakistan, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di provenienza in seguito alla uccisione dei suoi genitori da parte di persone a lui sconosciute per motivi di carattere religioso, stante l’appartenenza della sua famiglia alla confessione sciita.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Punjab, regione di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità collegata alle condizioni del paese di provenienza.

2. Il decreto, pubblicato il 24.3.2020, è stato impugnato da M.W. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e ciò con particolare riferimento al profilo della persecuzione subita per motivi religiosi e all’appartenenza alla confessione religiosa sciita.

2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, commi 3 e 5, 4, 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, nonchè degli artt. 2 e 3 Cedu, art. 15, par. 3, lett. a e dell’art. 46 par. 3 della direttiva 2013/32, dell’art. 13, par. 3 lettera a della direttiva 2005/85 e dell’art. 4, par. 3 della direttiva 2004783, in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 e 8.

4. Il quarto mezzo denuncia erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono in realtà inammissibili.

Sul punto, deve essere subito evidenziato che le doglianze proposte dal ricorrente non censurano in alcun modo la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego della richiesta protezione internazionale, e cioè lo scrutinio di non credibilità del racconto, ratio che, se non impugnata (come avvenuto nel caso in esame), rende superfluo l’esame delle ulteriori censure proposte dal ricorrente, e ciò con particolare riferimento al profilo della ritenuta necessità dell’approfondimento istruttorio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3. Ciò a fronte, peraltro, di un’adeguata motivazione svolta in fatto in relazione allo scrutinio di non credibilità del racconto, valutazione quest’ultima che risulta censurabile in sede di giudizio di legittimità solo attraverso le strette maglie del riformato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ratione temporis qui applicabile).

5.2 Anche il terzo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità.

5.2.1 Sul punto, deve essere subito evidenziato, – quanto al profilo di doglianze sollevato in relazione al diniego della richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b – come, nuovamente, le censure non considerano che la ratio decidendi principale dell’impugnato diniego di tutela si fonda sulla valutazione di non credibilità del racconto, ragione che implica – come detto in precedenza – la mancata necessità del richiesto approfondimento istruttorio tramite la consultazione di C.O.I., in relazione ai fenomeni sociali descritti nel motivo di censura.

5.2.2 In ordine, invece, alle contestazioni sollevate in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, va evidenziato che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della predetta protezione, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan (Punjab), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nella predetta regione pakistana non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

A ciò va aggiunto che – anche al di là del profilo della radicale inammissibilità della censura proposta in relazione alla richiesta di rivalutazione del merito della decisione – le C.O.I. indicate nel motivo di ricorso (di cui non si deduce, peraltro, l’eventuale allegazione nel corso del giudizio di merito) non descrivono neanche una situazione di conflitto armato generalizzato nella regione di provenienza del richiedente (secondo la declinazione sopra ricordata e fornita dalla giurisprudenza interna e unionale), così ponendo la censura proposta questioni non riconducibili nel perimetro applicativo della norma sulla cui violazione si articola la doglianza.

5.4 Anche la quarta censura è inammissibile perchè la doglianza, declinata come omesso esame della valutazione della situazione di vulnerabilità collegata alla persecuzione religiosa della minoranza sciita, non si confronta, ancora una volta, con la ratio decidendi che evidenzia invece un complessivo scrutinio di non credibilità del racconto.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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