Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12211 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11512-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVE S.P.A., – P.I. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore Tecnico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

RUGGERO BARILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4693/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.p.a. Assimoco contro il diniego di rimborso dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo del 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, in forza del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, al decreto ingiuntivo tassato avrebbe dovuto applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, avendo l’atto monitorio disposto il pagamento di somme derivanti da operazioni soggette ad IVA.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), nota 2, parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che l’autonomia del rapporto intercorrente fra creditore e debitore principale, da un lato, ed il garante e debitore dall’altro, avente ad oggetto l’impegno del primo a prestare garanzia dietro corrispettivo, varrebbe a rendere irrilevante la circostanza che quanto versato dal garante potesse riferirsi ad un diverso rapporto soggetto ad IVA;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

che la motivazione della CTR si sarebbe limitata a richiamare, in via generica ed astratta, il principio di alternatività, senza analizzare le ragioni prospettate dall’Ufficio circa la natura della pretesa patrimoniale azionata in via monitoria;

che la società intimata si è costituita con controricorso;

che la prima doglianza è fondata;

che “il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che sia stato escusso dall’Agenzia delle entrate per l’inadempimento di un’obbligazione d’imposta da parte del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto” (cfr. Cass. nn. 20260/2015, 20261/2015, 20263/2015, 20265/15, 20266/2015, 209669/2015);

che, pertanto, quando il fideiussore ottiene l’emissione del decreto ingiuntivo relativo a quanto lo stesso ha corrisposto al creditore, l’oggetto della pretesa non riguarda il corrispettivo per la prestazione di garanzia resa al debitore nè prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto;

che, pertanto, al decreto ingiuntivo in esame va applicata l’imposta di registro in misura proporzionale (da ultimo Sez. 6 5, n. 25702 del 21/12/2015);

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si adegui ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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