Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12211 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2955-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1527/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto da O.O. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 2310/2014, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso IRAP per le annualità 2007-2009;

resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. l’Agenzia delle Entrate deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione apparente della sentenza per non aver compiuto la CTR alcuna disamina logico giuridica dalla quale desumere il percorso argomentativo seguito per ritenere che il ricorrente esercitasse la professione (avvocato) in forma personale e che non fosse stata dimostrata l’esistenza di collaboratori continuativi o a contratto;

1.2. il motivo di ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata contiene le ragioni poste a base della decisione circa la mancata applicazione dell’Irap e non risulta affetta dal prospettato vizio di motivazione apparente, ricorrente unicamente nei casi in cui la pronunzia non contiene in alcun modo l’esplicitazione delle ragioni poste alla sua base, il che non è nel caso di specie, nel quale la CTR ha collegato l’accoglimento del gravame alla mancata prova dell’esistenza di collaboratori continuativi o a contratto ed alla circostanza che i beni strumentali utilizzati dal ricorrente fossero giustificati dalle condizioni logistiche, avendo egli lo studio principale a circa 90 km dal Tribunale di Torino ove disponeva di un punto di appoggio per ricevere i clienti;

1.3. in via subordinata, con il primo motivo di ricorso si denuncia anche omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il Giudice d’appello omesso di dare “conto del fatto… relativo al documentato (e non contestato) sostenimento di costi per collaborazioni professionali in entità tale da non lasciar adito a dubbi che il contribuente si avvalesse… di collaboratori (tutti esercenti la professione di avvocato) in modo continuativo”;

1.4. la censura è inammissibile, in quanto la ricorrente non individua, come prescrive l’art. 360 c.p.c., n. 5, un fatto storico preciso, dotato del carattere della decisività, il cui esame sarebbe stato omesso e la cui prova sarebbe stata offerta in giudizio mediante la produzione di un determinato documento, ma lamenta direttamente l’omesso esame di un documento, senza nemmeno, peraltro, riprodurne il contenuto, quanto meno in sintesi, come necessario per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, risolvendosi quindi la doglianza in un’inammissibile richiesta di revisione dell’apprezzamento delle risultanze documentali compiuto dal giudice di merito;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,comma 1) per avere la CTR omesso di rilevare che “nel caso di specie… il contribuente per gli anni 2007 e 2008…(aveva)… svolto la propria attività in uno studio di 45 mq in (OMISSIS) (TO); per il 2009 l’attività…(era)… stata svolta sempre in (OMISSIS) (TO) ma in uno studio di 80 mq, avvalendosi di professionisti con partita Iva… dalla disamina della documentazione contabile prodotta e dai dati dichiarati nelle certificazioni di lavoro autonomo dei modelli 770/s presentati,…(era)… emerso che l’istante…(aveva)… sostenuto costi per collaborazioni professionali nell’anno 2007 per Euro 16.057,00 da n. 8 professionisti esercenti l’attività di avvocato, nell’anno 2008 per Euro 21.451,00 da n. 13 avvocati e nell’anno 2009 per Euro 30.932,00 da n. 15 professionisti esercenti sempre l’attività di avvocato… alcuni fra tali professionisti…(avevano)… collaborato (con fattura) in tutti gli anni d’imposta oggetto del rimborso, mentre una collaborazione (avv. Erwin Strazzabosco) carattere continuativo con fatturazione a cadenza trimestrale nel 2007 e a cadenze mensile nell’anno 2008 (con un totale a pagare fisso di Euro 800,00 di 9 fatture su 12) e 2009… l’esame di tali fatture…(aveva)… evidenziato che le prestazioni svolte…(erano)…. relative ad incombenti propri della professione di avvocato… risultava altresì che per l’anno di imposta 2009 il ricorrente si…(era)… avvalso anche di prestazioni rese da lavoratore dipendente per Euro 7.300,00”, con conseguente superamento della soglia “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni recanti apporto del tutto generico”, come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia;

2.2. il motivo è inammissibile sotto molteplici profili, in quanto, in disparte l’inammissibilità della censura per totale carenza di autosufficienza, va rilevato anche che si prospetta, come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, un’errata ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, con la conseguenza che tale deduzione è da ritenersi esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge, e riguarda la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge;

3. al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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