Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12211 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DENSO THERMAL SYSTEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso

lo studio dell’avvocato BARBERIS GIORGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENTILLI GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LESCA ADRIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2007 R.G.N. 2040/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BARBERIS GIORGIO per delega GENTILI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.1.2007, notificata il 26.2.2007, la Corte d’appello di Torino respingeva il ricorso proposto dalla Denso Thermal System s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 7.6.2005, con la quale era stato accolto il ricorso di G. F. e disposta la condanna della società al pagamento della somma di Euro 20.658,00, oltre accessori di legge dal 16.4.2003, – quale incentivo alle dimissioni rassegnate dal predetto il 31.3.2003.

Osservava la Corte territoriale che il Tribunale era pervenuto all’accoglimento della domanda sulla base del tenore dell’accordo sottoscritto dalle parti il 6.3.2003 e sulla base della ritenuta inattendibilità della deposizione del teste F., opinando che la transazione, da formalizzarsi avanti all’UPLMO, concernesse esclusivamente la anticipata risoluzione del rapporto del G. e non anche, come sostenuto dalla società, la rinunzia del ricorrente ad eventuali pretese derivanti dall’intercorso rapporto di lavoro.

In particolare, rilevava che nella lettera del 6.3.2003 sottoscritta dal G., con la quale lo stesso rassegnava le proprie dimissioni, cui era allegata contestuale dichiarazione del F. (responsabile del personale presso la società) si definiva l’importo di Euro 20.658,00 come incentivazione all’uscita ad integrazione delle competenze di fine rapporto e si conveniva che l’erogazione dell’importo sarebbe avvenuto alla sottoscrizione di verbale di transazione presso UPLMO in data da stabilire. Rilevava che, al contrario, dal verbale di accordo sottoposto al G. per la sottoscrizione dinanzi alla Commissione Provinciale, dopo essersi premesso che il predetto aveva avanzato rivendicazioni economiche a vario titolo e dato atto delle dimissioni del lavoratore, veniva offerta la somma differenziata di Euro 5.165,00 netti a titolo di transazione per differenze retributive di qualsiasi genere e natura derivanti dal cessato e precorso rapporto di lavoro, nonchè quella di Euro 15.493,00 netti a titolo di incentivazione all’uscita, dandosi atto che le parti null’altro avevano a pretendere per qualunque titolo ragione o causa connessi al rapporto di lavoro e che il G., accettando la somma complessiva, era completamente soddisfatto e tacitato di ogni suo avere o pretesa e rinunciava ad ogni altra azione giudiziale o stragiudiziale comunque derivante dall’intercorso e cessato rapporto di lavoro. Evidente – secondo la Corte del merito – era la diversità tra il contenuto di tale verbale d’accordo sottoposto alla firma dinanzi alla Commissione e quello della dichiarazione iniziale. Peraltro, la dichiarazione resa del legale rappresentante era tale per cui non poteva che aversi riguardo alla lettera del 6.3.2003, ove non vi era traccia alcuna di altre rivendicazioni. Nè i testi escussi avevano riferito di incontri in cui si era trattato preventivamente di ulteriori rivendicazioni economiche, essendosi discusso solo di dimissioni incentivate, sicchè poco attendibile doveva ritenersi la dichiarazione del F. secondo cui era stato chiarito col G. che, in mancanza di rinunzia ad altre pretese, l’azienda non avrebbe erogato alcun importo. Anche nella lettera indirizzata alla Commissione Provinciale la società aveva fatto riferimento solo alla conciliazione della risoluzione incentivata del rapporto di lavoro e la formula non poteva giustificarsi solo con l’esigenza di sinteticità, considerato che il F. era persona tutt’altro che sprovveduta, infine, osservava la Corte del merito che non poteva ritenersi che fosse stata apposta una condizione ex art. 1353 c.c. alla dichiarazione del 6.3.2003, che presupponeva l’incertezza dell’evento futuro, quanto, piuttosto, un termine per il pagamento, che doveva essere come tale rispettato.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste il G. con controricorso. La società ha presentato, altresì, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1967 c.c. in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle deposizioni dei testi escussi, quanto piuttosto della loro compatibilità con il tenore testuale della dichiarazione del 6.3.2003 e che, nel fare ciò, avrebbe violato la disposizione dell’art. 1967 c.c., come interpretata dalla S. C., la quale aveva ritenuto consentito il ricorso ad , una prova orale, oppure, ai sensi dell’art. 2729 ad una prova basata su presunzioni. Rileva che, alla stregua di tale principio, la prova del contenuto esatto e specifico dell’accordo transattivo poteva essere ulteriormente fornita da tali prove, dalle quali era dato evincere che le condizioni trasfuse nell’accordo non sottoscritto erano puntualmente ed integralmente quelle concordate tra le parti nelle intercorse trattative. Riporta brani delle deposizioni del teste F. e del M., non contraddette da testimonianze contrarie e dall’interpello del dott. V., procuratore speciale della società. Peraltro, la stessa necessità di formalizzazione dell’accordo in un verbale di transazione non poteva che spiegarsi con la volontà, nota al dipendente, di definizione “tombale” delle pretese connesse al rapporto di lavoro. A conclusione della parte argomentativa della censura, la ricorrente pone quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se la prova di un accordo transattivo possa, ai sensi dell’art. 1967 c.c., essere fornita anche a mezzo di prove orali e di presunzioni il dedotto vizio di motivazione si fonda, poi, sul rilievo della verosimiglianza della circostanza che la prima dichiarazione aveva lo scopo di stabilire unicamente l’importo della transazione, rinviando a fase successiva la predisposizione in termini completi dell’accordo, ritenuto, peraltro, già conosciuto dalla parte. Si ribadisce l’omessa considerazione delle deposizioni testimoniali, valutate, secondo la ricorrente, in modo non complessivo, ma isolando solo alcune delle dichiarazioni rese, laddove era stato, invece, provato che la rinunzia ad ulteriori rivendicazioni economiche aveva costituito una condizione dell’accordo. Il fatto controverso e decisivo viene individuato nei contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la transazione sia funzionale alla prevenzione dell’insorgenza di una possibile lite tra le parti ed a coprire il dedotto ed il deducibile, onde non dovevano le pretese economiche del G. essere esplicitate necessariamente in modo preventivo. Assume, poi, il ricorrente che, interpretando l’accordo nei termini di cui alla sentenza, difetterebbe l’essenziale ed imprescindibile condizione della reciprocità delle condizioni e che le dimissioni non rappresentavano una concessione del dipendente in favore dell’azienda, non ponendosi alcuna necessità di evitare una possibile lite al riguardo.

Con il terzo motivo la società lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.c., in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ribadisce il mancato esame delle deposizioni testimoniali per indagare quale fosse stata la reale volontà delle parti che, a suo dire, era risultata essere quella trasfusa nel verbale non sottoscritto. Osserva ulteriormente che era mancata l’interpretazione complessiva dell’accordo ex art. 1363 c.c., e che non era stata valutata la necessità di considerare i patti non esclusi; che non era stata operata un’ interpretazione dei patti secondo buona fede e secondo criteri che conducessero ad attribuire un qualche effetto all’accordo concluso e a ritenerlo più consono alla natura ed all’oggetto dello stesso, che è quella di realizzare un equo contemperamento degli interessi tra ìe parti. Formula, anche a conclusione di tale motivo, quesito di diritto, riferito alla mancata applicazione dei corretti canoni ermeneutici.

Infine, con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1359, 1184 e 1185 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la sottoscrizione di un verbale può costituire un evento incerto che i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante. Evidenzia che la previsione della sottoscrizione di un verbale rispondeva all’interesse di entrambi e che quindi, non essendosi avverata la condizione, non poteva il G. pretendere la corresponsione della somma. Anche considerando la sottoscrizione del verbale come termine, in mancanza della sottoscrizione, non poteva ritenersi che i termine stesso fosse scaduto.

I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della connessione tra le questioni da affrontare, vanno rigettati perchè infondati.

Si assume che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilievo alcuno alle deposizioni rese dai testi escussi, interpretando in modo parziale il contenuto delle loro deposizioni, più per valorizzarne la parte dello stesso conforme al contenuto della dichiarazione scritta del 6.3.2003, che per ricavarne elementi oggettivi idonei ad evidenziare la reale volontà delle parti, che sarebbe stata nel senso di una formalizzazione successiva, definitiva e complessiva delle posizioni economiche delle parti riferite all’intercorso rapporto di lavoro.

Le censure mosse all’interpretazione dell’atto fornita dalla Corte del merito mirano nella sostanza ad individuare una progressiva formazione della volontà delle parti tesa a definire in termini ultimativi ogni pendenza economica connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro all’atto della sottoscrizione dei verbale dinanzi all’UPLMO, sminuendo il valore attribuito alla dichiarazione scritta del 6.3.2003, già sufficientemente esaustiva ed idonea a realizzare l’esodo anticipato del dipendente con previsione dell’erogazione da parte della società di una somma quale contropartita di tale uscita dalla società del G., importo non imputabile anche ad ulteriori eventuali pretese connesse al pregresso rapporto lavorativo.

Alla dichiarazione del 6.3.2003 sottoscritta dal G., con la quale il predetto dichiara di rassegnare le dimissioni con decorrenza 31.3.2003, fa riscontro la contestuale dichiarazione del responsabile del personale della società, F.R., con la quale si imputa la somma di Euro 20.658,00 netti ad incentivazione all’uscita, rilevandone la funzione di definire economicamente tale specifica questione economica, in funzione integrativa delle competenze di fine rapporto e con previsione di erogazione dell’importo a tale titolo convenuto alla data, da stabilire, della sottoscrizione del verbale di transazione presso l’UPLMO di Torino.

In tale duplice manifestazione di volontà delle parti contrapposte la Corte territoriale ha nella sostanza individuato una transazione “speciale”, intendendosi per tale quella con la quale le parti addivengono ad un accordo che ha ad oggetto un affare determinato e che produce l’effetto preclusivo della lite solo limitatamente all’affare transatto (cfr. Cass 5139/2003).

L’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire e il giudice del merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorchè non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (cfr. Cass. 729/2003). In tema di interpretazione dei contratti, poi, qualora le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle stesse, occorre avere riguardo all’intento comune che esse hanno perseguito. In riferimento, in particolare, alla interpretazione de contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio, occorre indagare innanzi tutto se le parti, mediante l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all’incertus litis eventus, senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, nè che siano usate espressioni direttamente rivelatrici dei negozio transattivo, la cui esistenza può essere anche desunta da una corresponsione di somma di denaro da parte del debitore, accettata dal creditore dichiarando di essere stato pienamente soddisfatto e di null’altro avere a pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.

Quanto, poi, ai requisiti dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni e, pertanto, non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (cfr. Cass 7548/2003).

Non costituisce, tuttavia, ostacolo ai riconoscimento di una transazione vincolante il fatto che te parti abbiano definito transattivamente solo una parte del contenzioso, riservandosi un successivo accordo sulla residua materia controversa, salvo che alla definizione globale dei rapporti pendenti, sia esplicitamente condizionata l’efficacia dell’accordo parziale, ovvero sussista una intima e indissolubile connessione tra i rapporti provvisoriamente definiti e quelli ancora aperti (Cass. 29 marzo 1985 n. 2207).

Alla stregua di tali principi deve essere valutato il contenuto dell’accordo transattivo, ulteriormente evidenziandosi che in tema di transazione stipulata dal lavoratore e dal datore di lavoro non è ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all’art. 2725 c.c., sia nel caso si intenda provare un contenuto diverso dell’atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l’art. 1967 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. 2 agosto 2007 n. 17015). L’onere di provare per iscritto la transazione riguarda l’esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende, pertanto, a fatti attinenti alle modalità di esecuzione o attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi e presunzioni ed anche nel processo interpretativo relativo all’atto transattivo, il giudice ben può attingere da elementi pure non espressamente richiamati nella scrittura, fatti e circostanze idonee a convalidare il contenuto stesso dell’atto transattivo ed a precisarne i termini, senza con ciò violare l’art. 1967 c.c. (Cass 4 settembre 1990 n. 9114).

Infine, sempre con riguardo ai mezzi probatori utilizzabili, le limitazioni stabilite dalla legge in materia di prova testimoniale sull’esistenza di un negozio giuridico per il quale è richiesta Sa prova scritta ad probationem operano solo quando il negozio è invocato come fonte di diritti ed obblighi dei quali si chieda l’adempimento, non quando è invocato come mero fatto storico influente sulla decisione della controversia.

Questo essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che il giudice del merito, con valutazione non sindacabile se non sotto il profilo dei vizi oggetto de giudizio di legittimità, ha fornito una interpretazione delle dichiarazioni scritte intercorse tra le parti in data 6.3.2003 conforme ai principi enunciati, ritenendo che le dichiarazioni rese in sede idi interrogatorio formale dal rappresentante legale della società, dr. V., nonchè le dichiarazioni rese dai testi F. e M. non contraddicevano nella sostanza il contenuto dell’accordo, salvo dichiarare l’inattendibilità della dichiarazione del F. nella parte in cui aveva riferito che era stato chiarito con il G. che la rinuncia ad altre pretese era una condizione in mancanza della quale l’azienda non avrebbe erogato nessun importo. In realtà i termini della transazione erano stati sufficientemente chiariti nell’atto scritto, rispetto al quale le deposizioni richiamate in sentenza – circa le intenzioni del G. di volere risolvere il rapporto in cambio di una somma per riscatto di contributi maturati in periodo precedente e circa gli incontri intercorsi per discutere e trovare una soluzione economica per l’uscita del ricorrente dall’azienda – risultano idonee a convalidarne i contenuto ed a precisarne i termini già in modo chiaro enunciati nell’atto scritto, come sempre avveniva in casi del genere in azienda. Correttamente è stato ritenuto dal giudice del merito che l’efficacia dell’intero accordo parziale non fosse stata condizionata dalle parti a successivo accordo sulla residua materia controversa, essendo il tenore della dichiarazione del 6.3.2003 tale per cui nella stessa si prevedeva, come in maniera puntuale riportato nella sentenza impugnata, che solo l’erogazione dell’importo, statuito unicamente quale incentivazione all’uscita per effetto delle rassegnate dimissioni -operative dal 31.3.2003 – era prevista in concomitanza con la sottoscrizione del verbale di transazione presso l’UPLMO, avendo la Corte territoriale, con interpretazione conforme ai principi richiamati, escluso che l’accordo in tali termini concluso fosse condizionato nella sua totalità alla definizione più ampia di tutti i rapporti tra le parti , con contenuto novativo anche del precedente accordo o previsto in modo tale da condizionarne la stessa validità ed efficacia. La sentenza impugnata, per tale verso si sottrae, dunque, ad ogni censura in questa sede di legittimità, essendo la stessa supportata da un iter argomentativo congruo, privo di salti logici e rispettoso dei principi giuridici applicabili in materia di transazione, non essendo stata ravvisata, conformemente ai principi suddetti, neanche una intima e indissolubile connessione tra i rapporti provvisoriamente definiti e quelli ancora aperti.

La pronunzia impugnata non è, in conclusione, incorsa in alcuna violazione della disposizione dell’art. 1967 c.c., nei termini esposti dalla società ricorrente, avendo il giudice del merito valutato la prova orale solo nella misura in cui la stessa valesse a chiarire e a convalidare il contenuto nel negozio transattivo, e non potendo, al contrario, ritenersi che la prova per testi o per presunzioni potesse essere idonea a superare il contenuto dell’accordo intercorso tra le parti. Ugualmente, non si configura omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della stessa nella parte in cui, nell’interpretare il contenuto dell’accordo, la Corte territoriale ha valutato che la transazione era funzionale alla prevenzione dell’insorgenza di una possibile lite tra Se parti ed alla volontà in tal senso espressa nell’accordo, ben configurabile ed ipotizzabile con riguardo a somme da riscuotere, in dipendenza di una transazione, finalizzate a reintegrare il percipiente dei mancati redditi provenienti dalla sua attività all’interno di una società a causa della cessazione anticipata de rapporto intercorso con questa.

Anche il richiamo alla necessità di interpretazione complessiva della volontà delle parti, ricostruibile attraverso il riferimento alle deposizioni dei testi contrarie al contenuto del documento, a dire della ricorrente non esaminate dal giudice dei merito, risulta improprio e contrario ai tenore dell’atto, le cui clausole soltanto sono soggette al canone ermeneutico della interpretazione complessiva, così come gli ulteriori canoni ermeneutici risultano correttamente seguiti dal giudice del merito in rapporto alla valutazione della natura e dell’oggetto dell’accordo concluso, ritenuto idoneo per di sè a realizzare l’equo contemperamento degli interessi tra le parti.

Deve, pertanto, ritenersi che correttamente sia stata ricostrutta, alla stregua degli artt. 1965 c.c. e segg., la volontà delle parti contrattuali, il relativo accertamento essendo riservato all’apprezzamento de giudice dei merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (cfr. Cass 10 giugno 2005 n. 12320).

Infine, anche il rilievo svolto nel quarto motivo risulta privo di fondamento, ove si consideri che il previsto termine di pagamento pattuito era scaduto e che, pure considerando la sottoscrizione del verbale dinanzi all’UPLMO quale evento condizionante futuro ed incerto che le parti abbiano previsto in relazione alla efficacia dell’originaria pattuizione, il mancato avveramento sarebbe sempre imputabile alla società che aveva mutato i termini di quest’ultima, già vincolante tra le parti nei termini sopra chiariti.

Peraltro l’art. 1359 c.c. – a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento – non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto apparivano avere interesse ai verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, secondo l’accertamento del giudice di merito, ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a fare insorgere un fattore modificativo dei naturale iter attuativo dell’efficacia del contratto (cfr, cass. 20 luglio 2004 n. 13457).

Anche ove si ritenesse che la sottoscrizione del verbale non rappresentasse un evento certo, differentemente da come ritenuto dal giudice del gravame, deve, comunque, pervenirsi alla conclusione che il mancato avveramento sia stato attribuito dal predetto a causa imputabile alla società, che era stata ritenuta inadempiente rispetto all’originaria pattuizione, modificandone i termini unilateralmente, con la conseguenza che, quand’anche configurabile come condizione, l’evento era da ritenersi come avverato, involgendo tale giudizio una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità se non ricorrono vizi logici o errori di diritto, (cfr. Cass 16 ottobre 1998 n. 10265).

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in applicazione della regola della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del G., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2540,00, di cui Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all’avv. Adriano Lesca.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA