Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12210 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7425-2019 r.g. proposto da:

S.I.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Luigi Migliaccio, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n. 139.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Brindisi;

– resistente –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Brindisi, depositato

in data 12.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Brindisi ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il CPR di Brindisi emesso in data 16.8.2018 dal Questore di Avellino.

2. Il provvedimento, pubblicato il 12.4.2019, è stato impugnato da S.I.K. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, comma 4. Si evidenzia che l’odierno ricorrente aveva nominato in data 17.8.2018 l’Avv. Migliaccio quale difensore di fiducia, mediante compilazione del formulario disponibile presso il CPR e che tuttavia il difensore nominato non era stato avvertito della fissazione della udienza di convalida, udienza alla quale aveva invece partecipato un difensore nominato d’ufficio.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18769 del 13/07/2018).

Emerge ex actis la fondatezza della doglianza sopra prospettata, essendo mancata la necessaria comunicazione della fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia previamente nominato dall’odierno ricorrente.

Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione del provvedimento di convalida e decisione nel merito di annullamento del provvedimento del Questore di Avellino emesso nei confronti di S.I.K. il 16.8.2018 di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi – Restinco.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ordinandone la distrazione, in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio il quale si è dichiarato antistatario.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento emesso in data 16.8.2018 dal Questore di Avellino di trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi-Restinco; condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi e delle spese del giudizio di merito da liquidarsi in Euro 1.300 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, e ne ordina la distrazione in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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