Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12210 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 651/2017 proposto da:
COMUNE DI BIBBONA – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso
lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI
e PASQUALE RUSSO;
– ricorrente –
contro
LE BUGNE S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7943/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Comune di Bibbona ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte 7943/16 laddove nel dispositivo leggesi: “condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”, anzichè condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bibbona le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00;
ritenuta fondata l’istanza.
PQM
Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 7943/2016 nel senso che nel dispositivo laddove leggesi: “condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”, debba leggersi ed intendersi: “condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bibbona le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017