Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12210 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 651/2017 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso

lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI

e PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

LE BUGNE S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7943/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Comune di Bibbona ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte 7943/16 laddove nel dispositivo leggesi: “condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”, anzichè condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bibbona le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00;

ritenuta fondata l’istanza.

PQM

Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 7943/2016 nel senso che nel dispositivo laddove leggesi: “condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”, debba leggersi ed intendersi: “condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bibbona le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00”.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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