Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12210 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12577/2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti

Italiani “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L’ARCA SOCIETA’ EDITRICE DE L’UNITA1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

e sul ricorso 16693/2007 proposto da:

L’ARCA SOCIETA’ EDITRICE DE L’UNITA’ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORE IGNAZIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VACIRCA SERGIO, MATTEUZZI GIANLUCA, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti

Italiani “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1821/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2006 R.G.N. 10956/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

Udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Tribunale di Roma accolse parzialmente il ricorso proposto da L’Arca Società Editrice de “l’Unità” spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come L’Arca) avverso il decreto ingiuntivo per contributi omessi e relative sanzioni civili emesso nei suoi confronti ad istanza dell’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24.2 – 3.5.2006, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha rideterminato l’importo dei contributi dovuti all’istituto previdenziale, oltre alle sanzioni civili da computarsi secondo i criteri indicati nella decisione di primo grado.

A sostegno de decisum, per ciò che ancora in questa sede specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue: – in ordine all’assoggettabilità a contribuzione della cosiddetta indennità di residenza (corrisposta ad alcuni giornalisti corrispondenti da sedi estere), premessa la ripartizione dell’onere probatorio nei senso che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualsiasi titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è il datore di lavoro che deve provare che ricorre una causa di esclusione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, la Società datrice non aveva dimostrato, come era suo onere, che le erogazioni in questione fossero effettivamente destinate a “coprire” i maggiori costi affrontati dai giornalisti operanti presso le sedi estere; sembrava peraltro da escludersi che l’indennità di residenza assolvesse a tale funzione, in base alla circostanza, riportata nel verbale ispettivo e non specificamente contestata, che i giornalisti de quibus avevano percepito, oltre alla ridetta indennità di residenza, anche il rimborso di quelle specifiche spese che notoriamente concorrono a determinare il costo della vita, quali affitto dell’appartamento ed oneri accessori, telefono, rette scolastiche dei figli ecc.;

– quanto all’applicabilità o meno ai contratti a termine stipulati nel periodo 1996 – 1997 dei benefici previsti dalla L. n. 402 del 1996, premesso che non era stato specificamente contestato che detti contratti a termine fossero stati stipulati con giornalisti disoccupati o in CIGS, l’Istituto sembrava avere ancorato la propria pretesa contributiva ad una particolare interpretazione degli artt. 3 e 4 del CCNLG, omettendo però di riprodurii negli scritti e tantomeno di allegarli per estratto, cosicchè tale carenza allegatoria impediva ogni verifica in ordine alle norme collettive richiamate e quindi in ordine alla fondatezza degli assunti posti a fondamento di quanto sostenuto;

– andava disatteso il motivo di gravame con il quale l’Inpgi, stante la sua natura di ente previdenziale privatizzato, aveva contestato l’applicabilità alle omissioni contributive per cui è causa del più favorevole regime sanzionatorio stabilito dalla L. n. 388 del 2000, poichè le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni, nè sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui già avessero disposto in base alla normativa preesistente, cosicchè, anche dopo la privatizzazione, la materia delle sanzioni civili rimaneva sottratta alla competenza esclusiva dell’ente privatizzato e l’Inpgi non poteva pretendere l’applicazione alle omissioni di cui si controverte della disciplina posta dalla L. n. 662 del 1996 solo in quanto recepita nella Delib. n. 244 del 1997 e n. Delib. n. 121 del 1999 adottate da esso Istituto.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria.

L’Arca Società Editrice de “l’Unità” spa in liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, svolgendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui l’Inpgi ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso ia medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo i ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2; L. n. 401 del 1996 in relazione alla L. n. 153 del 1969, art. 12; art. 2697 c.c.), dolendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente fatto gravare su esso ricorrente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti o delle condizioni per poter fruire del regime contributivo agevolato e che non abbia esercitato i propri poteri istruttori officiosi disponendo l’integrale acquisizione del contratto collettivo ritenuto determinante ai fini dei decidere. In via subordinata il ricorrente principale denuncia altresì vizio di motivazione, assumendo l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale secondo cui, negli scritti, non sarebbe stato riprodotto il testo della norma contrattuale, in quanto, seppur per stralcio e per la parte che rilevava ai fini del decidere, era stato ivi trascritto l’art. 4 del CCNLG. 2.1 Come risulta dal controricorso la società L’Arca aveva indicato nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo di avere applicato, per i contratti a termini, “…le normative previste sia dall’art. 3 che dall’art. 4 lettera B) comma 1 e comma 3 del CCNLG vigente con l’applicazione degli sgravi contributivi previsti da D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito nella L. n. 402” e che tutta la documentazione necessaria era stata regolarmente trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale e all’Inpgi, che nulla aveva eccepito al riguardo. Pertanto, secondo la stessa allegazione della parte datoriale, la normativa contrattuale collettiva – in tesi applicata – costituisce il fondamento degli sgravi contributivi di che trattasi.

Dovendo dunque trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006;

16351/2007; 29324/2008; 21898/2010), erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’Ente impositore l’onere di produzione della contrattazione collettiva sulla base della quale la Società opponente aveva fondato il proprio diritto allo sgravio contributivo di che trattasi.

2.2 Deve inoltre osservarsi che, già con risalente giurisprudenza di questa Corte, è stato affermato che, nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l’applicazione delle norme di un contratto collettivo post-corporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma che l’inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l’esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorchè la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio; in tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall’art. 421 c.p.c. (cfr., Cass., n. 10628/1991); anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che alla parte che invoca in giudizio l’applicazione di un contratto collettivo post- corporativo incombe l’onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all’esistenza e al contenuto dell’invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell’impossibilità di determinare l’an e il quantum della pretesa fatta valere, nel mentre, qualora la controparte non abbia contestato l’esistenza e il contenuto del contratto invocato, ma si sia limitata a contestarne l’applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere – dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisire d’ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l’attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4714/2000; 3774/2004; 18584/2008).

Nel caso che ne occupa non erano affatto in contestazione l’esistenza e il contenuto del CCNLG invocato, quanto piuttosto, la sua corretta applicazione al caso concreto; da ciò la sussistenza del potere – dovere del Giudice del merito di disporre l’acquisizione di tale CCNLG, rientrando peraltro nel suo ambito di discrezionalità individuare i mezzi più opportuni attraverso i quali acquisirlo al processo e ben potendo quindi onerare della relativa produzione a parte che ne aveva dedotto l’avvenuta applicazione (cfr, Cass., n. 18584/2008, cit., in motivazione).

2.3 Il motivo di ricorso all’esame risulta dunque fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, restando quindi assorbita la doglianza, svolta in via subordinata, afferente al preteso vizio di motivazione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 388 del 2000, art. 116; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 1; L. n. 140 del 1997, art. 4), dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto l’automatica applicazione ad esso ricorrente, quale ente previdenziale privatizzato, della disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, deducendo il potere dell’Ente medesimo di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive.

3.1 Un precedente di questa Corte (cfr., Cass., n. 6680/2002) aveva ritenuto l’applicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116 (in quel caso, in particolare, del comma 10) indipendentemente della natura pubblica o privata dell’ente gestore, dovendo in entrambe le ipotesi farsi invece riferimento alia natura dell’attività esercitata, ossia all’assicurazione obbligatoria.

Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di rilevare che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poichè l’istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7 (L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6 bis) – pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr., Cass., n. 11023/2006; conforme, Cass., n. 21612/2007).

E’ stato infatti osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare “…deliberazioni in materia di regime sanzionatorie e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale”, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2 (come previsto del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6 bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 140 del 1997), trova il proprio limite nella necessità, fissata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, per cui “Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”, cosicchè tale “…necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sè stessa, sul piano negativo, la negazione d’una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinamento dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazione d’un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio”, nonchè della possibilità che tale potere “…sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria” (cfr, Cass.,n. 11023/2006, cit.).

Dal suddetto principio, che il Collegio condivide, discende la rilevanza, ai fini del decidere, delle deliberazioni, assunte dall’istituto, di recepimento della L. n. 388 del 2000, art. 116;

erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto la diretta applicabilità della suddetta disciplina, senza indagare, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, se e in che termini (anche temporali) la stessa fosse stata recepita dall’Ente gestore.

3.2 Anche il motivo all’esame deve dunque essere accolto.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene denunciata violazione di norme di diritto (L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, n. 1; artt. 2697 e 2728 c.c.) assumendosi che, stante l’avvenuto accertamento di un’erogazione in cifra fissa ai soli corrispondenti delle principali sedi estere dell’indennità di residenza prevista dalla contrattazione collettiva, in aggiunta al rimborso di alcune spese vive, l’assoggettamento a contribuzione di tale indennità nella misura dei 50% costituisce una presunzione legale iuris tantum, cosicchè l’onere probatorio della natura di tale indennità doveva gravare sull’Ente impostore che ne affermava la natura integralmente retribuiva.

4.1 Osserva il Collegio che il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3291/1985) richiamato dalla ricorrente incidentale non è di giovamento alla sua tesi difensiva;

le Sezioni Unite ebbero infatti modo di rilevare, in relazione a disposto della L. n. 153 del 1969, art. 12, che la presunzione legale ivi prevista, per cui una parte dell’indennità “…è considerata elemento integrante della retribuzione ed un’altra parte (50%) come rimborso di spese a carattere restitutorio … opera però per quanto riguarda la misura quantitativa da fissare all’interno di essa, una volta che ne sia accertata la natura, ma non implica che per volontà del legislatore debba necessariamente ritenersi come indennità di trasferta ogni somma corrisposta al lavoratore con la suddetta modalità in occasione di trasferta, per modo che rimane pur sempre necessario il preventivo accertamento del giudice del merito circa la reale natura, retributiva o restitutoria, dell’emolumento”, con la conseguenza, pertanto, che tale preventivo accertamento non è regolato, su piano probatorio, da qualsivoglia presunzione legale.

Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 540/1995; 1077/1999; 14388/2000; 3278/2004) ha del resto ribadito che spetta al giudice del merito accertare, in base alle pattuizioni che la prevedono e alle particolarità del caso concreto, l’effettiva natura dei trattamento economico aggiuntivo corrisposto al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero, potendo detta natura essere sia riparatoria (assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all’estero), sia retributiva (assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità propria di detta prestazione lavorativa), sia, infine, mista (assolvendo una funzione tanto risarcitoria che retributiva).

Nella relativa indagine il Giudice del merito deve fare applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, gravando perciò sulla parte che invoca una determinata disciplina legislativa dimostrare la sua applicabilità al caso concreto e, pertanto, la natura dell’emolumento in parola.

Correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che incombesse alla parte datoriale dimostrare che le erogazioni de quibus fossero effettivamente destinate a coprire i maggiori costi affrontati dal giornalista e dalla sua famiglia presso la sede estera.

4.2 Un tanto premesso, deve peraltro altresì rilevarsi – ed invero con efficacia assorbente – che la Corte territoriale, nella decisione assunta sul punto, non si è limitata a fare applicazione del suddetto criterio di ripartizione dell’onere probatorio, ma, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti, ha escluso che l’indennità di residenza assolvesse alla suddetta funzione di copertura dei maggiori costi affrontati dai giornalisti presso la sede estera, rilevando come non fosse stato contestato che, oltre alla suddetta indennità, i giornalisti in questione avevano percepito il rimborso di specifiche spese notoriamente destinate a determinare il costo della vita.

Tale accertamento fattuale della natura dell’indennità in parola – peraltro reso in forza di argomentazione coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici – non è stato specificamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e resta pertanto intangibile in questa sede di legittimità.

4.3 Il motivo all’esame deve pertanto essere disatteso.

5. In definitiva il ricorso principale merita accoglimento nei limiti specificati, mentre quello incidentale deve essere rigettato.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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