Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1221 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8550/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

E.A.M., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Manna e

dall’avv. Fabio D’Isanto, elettivamente domiciliata in Roma al viale

Angelico n. 78, presso gli avv.ti Alessandro Ferrara e Massimo

Ferraro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2589/01/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 9/3/2015, depositata il

16/3/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro E.A.M. per la cassazione della sentenza n. 2589/02/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 9/3/2015, depositata il 10/3/2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza del contribuente di rimborso delle ritenute di acconto Irpef sulla somma versata a titolo di incentivo all’esodo dal datore di lavoro, Banco di Napoli S.p.A., nell’anno 2005, in sede di rinvio, ha accolto l’appello della contribuente, riformando la sentenza della C.T.P. di Napoli;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania (di seguito C.T.R.) riteneva che alla fattispecie in esame, riconducibile all’ambito del pagamento di somme ai dipendenti per favorirne l’esodo volontario, fosse applicabile il T.U.I.R., art. 10, comma 1 lett. e), come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, comma 1, lett. a), trattandosi di somma erogata per il versamento facoltativo, a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, come tale interamente deducibile ai fini dell’Irpef;

3. a seguito del ricorso, E.A. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi del art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. preliminarmente va rilevato che “in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012);

nel caso in esame, il giudizio di primo grado risulta introdotto con ricorso del 3/5/2007, come si evince dalla sentenza di appello, per cui rimane applicabile al giudizio l’originario termine annuale;

con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per l’inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio n. 25567 del 2013;

in particolare, secondo la ricorrente, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la fattispecie fosse riconducibile alla Disp. del T.u.i.r., art. 48, lett. a), nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, secondo cui, in caso di erogazione di una somma capitale da parte di un fondo di previdenza complementare di un istituto di credito, a stralcio e saldo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza di legge;

inoltre, la Corte, nel cassare la sentenza impugnata, aveva demandato al giudice del rinvio di motivare adeguatamente in ordine alla domanda della contribuente, tenendo fermo il principio che l’istante dovesse dimostrare la ricorrenza dei presupposti del diritto al rimborso;

la ricorrente sostiene, quindi, che la C.T.R. aveva deciso su di un diverso inquadramento fattuale e giuridico della fattispecie, non più modificabile a seguito della ordinanza di rinvio, comunque senza

adeguatamente motivare l’accoglimento del ricorso della contribuente;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione del combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in particolare, l’Agenzia delle Entrate deduce che l’eventuale errore della Corte di Cassazione, nel ritenere che oggetto della controversia fosse la ritenuta sulla erogazione una tantum del cd. zainetto, e non quella relativa a contributi volontari INPS, doveva essere fatto valere con la revocazione e non con il ricorso in riassunzione, essendo il giudice di rinvio vincolato al decisum della Corte;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. non avrebbe indicato gli elementi di prova posti a base della decine, riferendosi genericamente alle “ritenute fiscali”, che “non andavano versate al fisco”;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. avrebbe dato per scontato ciò che invece doveva essere oggetto di prova, non esistendo agli atti nè la domanda INPS di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, nè la concessione di tale opzione, nè, infine, la prova dell’effettivo versamento all’INPS della somma di Euro 33.602,01;

1.2. i motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè connessi;

il primo, il terzo ed il quarto sono fondati e vanno accolti, mentre il secondo è infondato e va rigettato;

1.3. invero, nell’ordinanza di rinvio n. 25567/2013 si legge testualmente che alla Corte veniva chiesta “la cassazione della sentenza n. 193/08/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 08 il 23.03.2011 e depositata il 15 giugno 2011, con cui detta Commissione ha accolto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso e la domanda di rimborso della ritenuta di acconto, operata dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma erogata alla contribuente nel 2005, a titolo di incentivo all’esodo”;

da tale premessa, si evince il presupposto fattuale oggetto della controversia, riconosciuto come tale dalla Suprema Corte, cioè l’istanza di rimborso di ritenute effettuate sulla somma corrisposta nel 2005 alla dipendente dalla Banca a titolo di incentivo all’esodo;

inoltre, nella citata ordinanza, la Corte evidenzia che il ricorso dell’Ufficio era stato affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello veniva censurata per violazione di legge (dell’art. 2697 c.c., come precisato dall’Agenzia ricorrente) e vizio di motivazione, concludendo nel senso che la decisione di appello era “affetta dal denunciato vizio di motivazione, perchè non ha considerato che incombeva sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non ha esplicitato alla stregua di quali concreti elementi e considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il presupposto fattuale del preteso diritto, tenuto conto della posizione processuale assunta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di merito e del fatto che la contribuente assume di aver agito per il rimborso di un maggiore e non dovuto prelievo fiscale”;

la pronuncia della Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione delle norme in materia di onere probatorio, trattandosi di istanza di rimborso per la quale grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti del diritto azionato;

di conseguenza, non sembra vi possa essere alcun equivoco sui presupposti fattuali posti a base dell’originaria domanda, come riportati nella stessa ordinanza di rinvio, nè sul tenore della decisione, che si limita all’annullamento della sentenza impugnata per il malgoverno dei principi sull’onere probatorio, rimettendo al giudice di rinvio ogni ulteriore giudizio sul merito della vicenda;

da ciò si deduce immediatamente l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, che non ha correttamente individuato il principio di diritto ed i relativi presupposti di fatto, da ritenersi quali premesse logico – giuridiche della decisione, posti a base dell’ordinanza di rinvio della Cassazione alla quale il giudice di appello era tenuto ad uniformarsi;

deve, invece, riconoscersi che la C.T.R., con la sentenza impugnata, violando il dictum della Cassazione, ha apoditticamente sostenuto che, nella fattispecie in esame, controvertendosi su di un importo netto, corrisposto alla dipendente a titolo di incentivo e di sostegno al reddito, corrispondente a quello dovuto per la prosecuzione volontaria dei contributi INPS di anzianità e vecchiaia, tale importo fosse integralmente deducibile ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, comma 1, lett. a);

per ciò solo ha ritenuto fondata l’istanza di rimborso della contribuente, senza effettuare la richiesta verifica dell’avvenuto assolvimento da parte della contribuente dell’onere di dimostrare gli effettivi versamenti all’INPS dei contribuiti volontari nella misura indicata di Euro 33.602,00;

inoltre, il giudice di appello non ha in alcun modo esaminato se, nel caso specifico, tali contributi avessero subito ritenute alla fonte ed a quale tipo di tassazione fossero stati sottoposti;

tale verifica si rendeva ancor più necessaria, in quanto, nell’ordinanza di rinvio, la Cassazione aveva sottolineato come il giudice di appello, pur avendo rilevato che l’importo lordo non risultava assoggettato a tassazione, ordinaria o separata, ciò nonostante avesse contraddittoriamente accolto l’istanza di rimborso della contribuente;

il giudice di rinvio ha, però, omesso ogni esame sull’avvenuto adempimento da parte della contribuente dell’onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, contestati dall’Amministrazione, ed, in particolare, sull’ingiustificato aggravio fiscale e sull’effettivo versamento dei contributi volontari all’INPS;

invero vige il principio, enunciato per altro nella ordinanza di rinvio ed al quale il giudice aveva l’obbligo di attenersi, secondo cui l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio incombe sul contribuente, che chiede il rimborso (Cass. n. 19187/2006, n. 22567/2004, n. 29613/2011);

di conseguenza, avendo la contribuente riassunto il giudizio per ottenere una decisione sul merito, il giudice di rinvio si è sottratto al compito assegnatogli dalla Cassazione con l’ordinanza di rinvio in ordine alla adeguata motivazione ed alla corretta applicazione delle norme in tema di riparto dell’onere probatorio;

pertanto il ricorso va accolto limitatamente al primo, terzo e quarto motivo, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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