Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1221 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1221 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
;u1 ricorso 9591-2017 proposto da:
PINTORI’, MASSIMO, ricorso non depositato;
– ricorrente contro
N’IRA1’1′,
11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA
POR1’OGI-11S1 12, presso l’AVVOCATURA GI
‘RAI», DI
STATO che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
– LN:verso la sentenza n. 947/36/2016 della COMMISSIONI’,
‘TRIBUTARIA R1′,GIONALI’, di TORINO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCITI ,0
–
Data pubblicazione: 18/01/2018
Rilevato che il ricorso proposto da Pintore Massimo, notificato il
15/2/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
26/4/2017 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unif\icato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 29/11/2017
Il Preidente
dott. Marcell Iacobellis
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di