Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12209 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3777-2019 r.g. proposto da:

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce a ricorso, dall’Avvocato

Giuseppe Padula, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Latina, Corso Matteotti n. 61.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Latina;

– intimata –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Latina, depositato in

data 31.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Latina ha rigettato l’opposizione presentata da S.S., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Latina in data 19.10.2017.

2.Il giudice di pace ha evidenziato la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto il cittadino straniero era entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera ed avendo omesso di richiedere il permesso di soggiorno nel termine prefissato; ha osservato che l’ulteriore deduzione difensiva relativa alla mancata notificazione dell’esito dell’istanza di soggiorno del 12.1.2015 per motivi di lavoro subordinato non era fondata, posto che dalla nota informativa dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina era emerso che l’istanza di soggiorno avanzata dall’odierno ricorrente e valida sino al 30.04.2016 era stata archiviata in data 19.01.2017 per mancato ritiro; ha dunque concluso per la piena legittimità del decreto espulsivo emesso in data 19.10. 2017, in quanto il ricorrente era privo di qualsiasi titolo per il soggiorno in Italia.

2.Il provvedimento, pubblicato il 31.8.2018, è stata impugnata da S.S. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b. Si evidenzia che l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata solo archiviata per mancato ritiro della stessa, con la conseguenza che la domanda dell’odierno ricorrente non era stata, invero, mai respinta e con l’ulteriore conseguente inapplicabilità del disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lett. b, sopra citato.

2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Osserva il ricorrente che era stata completamente omessa la motivazione in ordine alla inapplicabilità al caso di specie della previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b, perchè non si trattava di rigetto della domanda di permesso di soggiorno, quanto piuttosto di archiviazione della stessa per mancato ritiro.

3. Con il terzo motivo si denuncia il mancato esame delle istante istruttorie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Il quarto mezzo articola vizio di omessa pronuncia in riferimento alla eccepita mancata traduzione del provvedimento espulsivo.

5. Con il quinto motivo si articola vizio di omessa pronuncia in relazione al profilo della sottoscrizione del decreto da parte di funzionario prefettizio privo della necessaria qualifica dirigenziale.

6. Con il sesto mezzo si denuncia l’omessa pronuncia in relazione al profilo dell’assenza di delega.

7. Il ricorso è infondato.

7.1 In relazione al primo motivo, occorre evidenziare che, in effetti, secondo il disposto di cui all’art. 13, comma 2, lett. b, t.u. imm., “2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:… b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione della L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1, comma 3”.

Orbene, nel caso di specie risulta sì circostanza non contestata quella secondo cui la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non era stata rigettata dal questore per mancanza dei presupposti, ma “archiviata” per mancata ritiro della stessa (cfr. nota informativa dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina, richiamata nella motivazione impugnata). Tuttavia, non può essere, nel contempo, dimenticato che il titolo di soggiorno (quello, cioè, non ritirato ed “archiviato”) era, comunque, valido sino al 30.04.2016 e, dunque, al momento dell’adozione del provvedimento espulsivo qui contestato il ricorrente non vantava alcun valido titolo legittimante il soggiorno nè aveva proposto altra richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già in precedenza ottenuto.

La censura va dunque rigettata.

7.2 I restanti motivi di doglianza sono, invece, inammissibili per la novità delle questioni prospettate, non emergendo dalla lettura del provvedimento impugnato la loro prospettazione nel precedente giudizio di merito nè avendo il ricorrente evidenziato la loro allegazione innanzi al giudice il cui provvedimento è stato qui impugnato.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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