Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12209 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

BUONANNO CIPRIANO e C. SDF – Impresa Edile con sede in (OMISSIS), in

persona del socio legale rappresentante B.C.;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 37/11/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 11, in data 10/05/2006, depositata

il 14 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22303/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 37/11/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 11, il 10.05.2006 e DEPOSITATA il 14 giugno 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo infondata la pretesa fiscale.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per ILOR ed accessori dell’anno 1994, si articola in unico motivo con cui si deduce la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui ” la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, e’ legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del orientamento giurisprudenziale per il quale, e’ configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con apodittiche affermazioni e generiche espressioni di condivisione della decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, e omettendo ogni riferimento alle deduzioni del contribuente, riproposte in questa sede.

In particolare, non sono offerti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’affermazione secondo cui “le circostanze acclarate dalla Guardia di Finanza di Aversa riguarderebbero un anno d’imposta successivo al 1994”; nulla e’ detto in ordine agli elementi che rendevano irrilevanti le constatazioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza di Vignola dai quali si desumeva che la ditta Piccolo Orlando era una mera “cartiera”, giacche’ di fatto non aveva mai, in nessun periodo, esercitato alcuna attivita’; viene omesso ogni riferimento alla circostanza che il PVC della Guardia di Finanza di Vignola, ritualmente notificato, conteneva le risultanze e la trascrizione del PVC della Guardia di Finanza di Aversa, e che la prova della conoscenza dei rilievi posti a base dell’accertamento, era desumibile, pure, dal fatto che l’impugnazione della contribuente era stata consapevole e puntuale. Elementi e circostanze prospettate con l’appello, che, in ipotesi, inficiando gli elementi esposti nella dichiarazione, avrebbero potuto indurre ad altra valutazione, e che, erano rimasti sostanzialmente, disattesi senza motivazione.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con l’accoglimento del ricorso. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che – attenendo il ricorso a reddito di partecipazione in societa’ di persone – va esaminata, in via preliminare e d’ufficio, la questione relativa alla integrita’ del contraddittorio, che va decisa alla stregua del principio fissato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio ed il vizio e’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’ (Cass. SS.UU. n. 14815/2008);

Considerato che la sentenza della CTR risulta aver fatto malgoverno del principio fissato dalla citata pronuncia, non avendo rilevato che la mancata evocazione in giudizio di tutti i soci della SDF Buonanno Cipriano & C. Impresa Edile e la relativa mancata costituzione in giudizio, rendevano non integro il contraddittorio ed imponevano l’adozione dei consequenziali provvedimenti, ex art. 331 c.p.c. (Cass. n. 11154/2003, SS.UU. n. 20347/2005);

Considerato che trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, al giudizio dovevano essere chiamati a partecipare oltre alla societa’ anche tutti i soci;

Ritenuto che, in base ai richiamati principi, va, quindi, dichiarata la nullita’ dell’impugnata sentenza e di tutti gli atti successivi alla costituzione della ricorrente nel giudizio di primo grado, ivi inclusa la decisione emessa a conclusione di detta fase processuale e la causa va rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi a realizzare l’integrita’ del contraddittorio, decida nel merito, offrendo congrua motivazione;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca di affermazione dell’applicato principio, le spese del giudizio – di merito e di legittimita’ – vanno interamente compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullita’ dell’impugnata decisione e degli atti successivi alla costituzione della ricorrente in primo grado, ivi inclusa la decisione emessa a conclusione di detta fase, e rimette la causa, per il prosieguo, ad altra sezione della CTP di Modena;

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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