Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12209 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27557-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GETURHOTELS S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO BAREL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 825/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Ufficio di Treviso emetteva a carico della First System srl un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale con il qual revocava il beneficio fiscale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 relativamente ad un atto di acquisto di terreni, valorizzando la mancata edificazione dell’area entro il quinquennio;

Rilevato che il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente con sentenza riformata dalla CTR del Veneto indicata in epigrafe, la quale riteneva sussistente un’ipotesi di forza maggiore in relazione al ritardo con il quale il Comune di Jesolo aveva concluso il procedimento per l’approvazione di una variante;

Rilevato che la società Geturhotels srl, incorporante della società First System srl, si è costituita con controricorso, pure depositando memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e che secondo la ricorrente la CTR aveva omesso di rilevare che la disciplina di settore non prevedeva alcuna possibilità che la forza maggiore potesse operare in modo da escludere la decadenza dal beneficio;

Considerato che il ricorso è infondato, alla stregua di quanto chiarito di recente da questa Corte in ipotesi sovrapponibile, essendosi ritenuto che “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si applica anche qualora l’edificazione, che costituisce un obbligo di “facere” del contribuente, non sia realizzata nei termini di legge purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore (nella specie, la sospensione, da parte dell’autorità amministrativa, della pratica per la concessione edilizia, in attesa della definizione di un contenzioso con altri soggetti)” – Cass. n. 14892/2016 -;

Considerato che, nel dare continuità a tali principi questa Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della CTR che ha compiutamente accertato che l’inadempimento della Società al compimento dell’edificazione era stato determinato da circostanze alla stessa non imputabili, quali l’intera fase di riprogettazione richiesta al Comune, la revisione del PRG e gli atti a ciò annessi e conseguenti, con la necessità del rinnovo delle concessioni edilizie, ritenendo l’inadempimento della Società determinato da circostanze alla stessa non imputabili, quali l’intera fase di riprogettazione, quale richiesta al Comune, la revisione del PRG e gli atti a ciò annessi e conseguenti, con la necessità del rinnovo delle concessioni edilizie – Cass. n. 3535/2017 -;

Considerato che nel caso di specie la CTR ha riscontrato che l’impossibilità di edificazione da parte della società First System s.r.l. sull’area acquistata il 14.7.2004 era derivata da comportamenti non prevedibili della p.a. quali l’adozione di una variante urbanistica, il successivo procedimento di approvazione della stessa al quale era seguito, in data 22.3.2013, la presentazione di nuova istanza di rilascio di permesso a costruire che aveva fatto seguito alla prima istanza presentata il 21.2.2005;

Considerato che legittimamente la CTR ha pertanto escluso l’ascrivibilità alla parte contribuente del mancato rispetto del termine entro il quale realizzare l’edificazione;

Considerato che sulla base di tali argomentazioni il ricorso va rigettato e che ricorrono giusto motivi per compensare le spese del giudizio in relazione alla peculiarità della vicenda.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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