Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12209 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1454-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/01/2010 R.G.N. 1344/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 26 gennaio 2010, ha respinto l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva dichiarato il diritto di G.F. a percepire l’assegno per lavori di pubblica utilità nella misura stabilita dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, ed aveva condannato l’istituto al pagamento della complessiva somma di Euro 309,87, oltre agli interessi legali.

2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. G.F. è rimasto intimato.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 con riferimento al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, art. 3, comma 3, e del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608”. Rileva, in sintesi, l’Istituto ricorrente che l’importo del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, deve restare fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dall’art. 3, comma 3 cit. D.Lgs., e non è dunque assoggettabile all’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, -, previsto solo per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2 – Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata è conforme al principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro sicchè l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997.” (Cass. 21.1.2011 n. 1461 seguita da numerose altre, tutte conformi: Cass. nn. 28540, 29065, 29808 e 29516 del 2011; nn. 6589 e 9702 del 2012; Cass. nn. 3475 e 3476 del 2013 e, tra le più recenti, Cass. nn. 6041 e 8003 del 2014).

Con le richiamate pronunce si è anche osservato che “la configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997, –

alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto.”.

3 – Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va dato continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

4 – Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto G.F. è rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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