Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 92,

presso l’avv. Lagonegro Anna, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. staccata di Verona, n. 56/21/07, depositata il 7 giugno

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. N.E. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 56/21/07, depositata il 7 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’ufficio, e’ stato negato al contribuente, geologo, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha affermato che “appaiono sicuramente elementi di organizzazione non soltanto i beni mobili strumentali posseduti, fra i quali spicca un autocarro Land Rover (….), ma anche le spese esposte in contabilita’ per consumi, prestazioni alberghiere, rappresentanza, ed inoltre i compensi corrisposti a terzi per attivita’ di collaborazione; ed ha aggiunto che il contribuente partecipa alla societa’ di geologi SGS. L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

2. Il ricorso, con i cui cinque motivi (che possono essere esaminati congiuntamente per intima connessione) si denuncia la insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione, appare manifestamente fondato, in quanto il giudice d’appello ha omesso di compiere, in relazione ai vari elementi di organizzazione individuati, qualsiasi valutazione ulteriore, necessaria – secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia – al fine di ritenere sussistente il presupposto impositivo:

in particolare ha omesso, in relazione ai beni strumentali, la valutazione della loro eccedenza – secondo l’id quod plerumque accidit – rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ professionale, e, quanto ai compensi a terzi, l’accertamento della natura non occasionale delle collaborazioni effettuate; infine, in ordine alle spese indicate ed alla partecipazione nella societa’ di geologi, non ha chiarito come tali elementi siano idonei a concretizzare una struttura organizzativa.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione);

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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